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Prime riflessioni sul nuovo codice delle assicurazioni private

Il Nuovo codice delle assicurazioni, introdotto con il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ha innovato il piano normativo in materia di assicurazioni, sostituendo oltre mille norme vigenti, con soli 335 articoli.

 


Prime riflessioni sul nuovo codice delle assicurazioni private

di Rossella Panattoni

(Relazione al convegno su “il nuovo codice delle assicurazioni private” - Camera di Commercio di Pistoia – 27 gennaio 2006)


Il Nuovo codice delle assicurazioni, introdotto con il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ha innovato il piano normativo in materia di assicurazioni, sostituendo oltre mille norme vigenti, con soli 335 articoli.

La volontà del legislatore, dunque, è stata quella di semplificare l’assetto normativo, abrogando completamente norme vetuste come due regi decreti, quello del 23 marzo 1922 n. 387 “istituzione di un casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative a casi di infortunio sul lavoro, i quali importino invalidità permanente”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, del 6 aprile 1922, n. 81 e il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, “regolamento per la esecuzione del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, concernente l’esercizio delle assicurazioni private, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1925 n. 35.

La più importante novità in tema di abrogazione riguarda la legge 24 dicembre 1969 n. 990, che ha regolato sino all’entrata in vigore del presente codice delle assicurazioni private, la materia di R.C. auto, introducendo nel nostro Paese l’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti. Il codice delle assicurazioni ha abrogato anche le leggi di modifica della disciplina sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, quali la legge 39/77 e la legge 378/78. Sono state espressamente abrogate anche le parti della legge n. 57/01 che disciplina il risarcimento del danno biologico con postumi fino al 9% c.d. lesioni micropermanenti (art. 354), Tali norme sono state oggetto di una vera e propria riforma.

Il decreto legislativo introduce una nuova disciplina volta a rafforzare il ruolo della Isvap, abrogando alcuni articoli della legge 12 agosto 1982 n. 576 detta “riforma della vigilanza sulle assicurazioni”.

Il Nuovo codice ha, inoltre, introdotto alcune importanti tutele volte a rafforzare la posizione del contraente debole, il consumatore – assicurato.

Il codice delle assicurazioni si prefigge, in conformità al nuovo codice del consumo, di rimediare ad una situazione asimmetria contrattuale, assicuratore da un lato (contraente forte) e assicurato dall’altro (contraente debole), attraverso una corretta informativa pre-contrattuale al fine di realizzare una situazione di parità tra i contraenti e consentire così il libero esplicarsi dell’autonomia contrattuale.

Queste tutele risultano essere necessarie non solo perché vi è uno squilibrio giuridico ed economico delle due parti contrattuali, ma perché il contratto di assicurazione è un contratto di massa ove l’uniforme disciplina dei singoli rapporti contrattuali viene attuata attraverso la predisposizione da parte delle imprese, del contenuto contrattuale, delle tariffe, dei premi, delle condizioni generali di contrattuale, elaborate sulla base di un calcolo statistico, il quale tiene conto del fabbisogno finanziario occorrente per predisporre l’operazione, per ciascuna annualità assicurativa, al fine di far fronte agli obblighi contrattuali assunti.

Il consumatore si trova di fronte ad una variegata tipologia di contratti che offrono vari servizi, fino ad oggi, proposti senza considerare se erano effettivamente idonei ai bisogni e alle necessità degli assicurati. Ad oggi, il nuovo codice delle assicurazioni impone all’intermediato assicurativo di illustrare i vantaggi della polizza proposta in modo esauriente e di proporre quella che maggiormente si conforma alle esigenze del consumatore.

Vi è dunque, un obbligo di informativa pre – contrattuale del consumatore, obbligo che nel nostro ordinamento rappresenta la tipica forma di tutela del consumatore nei contratti di massa.

A dimostrazione di quanto detto, a contrario, si osservi che le tutele poste a favore del consumatore non operano nel caso in cui le condizioni contrattuali siano state oggetto di effettiva trattativa individuale ( ex art. 1469 – ter comma 4 c.c., trasfuso nel codice del consumo). La legge a tutela del consumatore, in buona sostanza, si preoccupa di assicurare in modo spesso imperativo la conoscenza preliminare da parte del contraente debole, in questo caso l’assicurato, delle clausole contrattuali ( art. 1469 quinquies comma 2, n. 3 c.c. ecc. trasfuso nel codice del consumo o la legge sulla multiproprietà) per consentire una consapevole stipulazione del contratto.

In precedenza, il legislatore non imponeva un obbligo tassativo di informazione in materia assicurativa.

Il nuovo codice attribuisce invece, rilevanza giuridica alla fase pre contrattuale, conferendo all’ISVAP il compito di regolamentazione della materia informativa, pre-contrattuale al fine di assicurare una minore disparità fra le parti contraenti e un rafforzamento della posizione del contraente debole ossia l’assicurato.

Del resto, qualora l’intermediario e dunque, la compagnia assicurativa per il tramite della quale opera offra un prodotto, illustrato pre - contrattualmente in un determinato modo, che in seguito si dimostri diverso da quello proposto incorrerà nella responsabilità ex art. 1337 c.c., responsabilità ancor più rilevante giuridicamente, di quanto non fosse in passato, per i motivi sopra indicati.

Come vedremo, così come per altre leggi a tutela del consumatore, il codice delle assicurazione tenta di tutelare un interesse primario che è quello dell’esatta conoscenza dei termini del contratto, sulla base dell’informazione offerta, secondo i regolamenti emessi dall’ISVAP.

A dimostrazione di quanto detto si legge che l’art. 120 rubricato “informazione pre - contrattuale e regole di comportamento” che impone all’intermediario assicurativo di informare, in caso di conclusione del contratto o di modifiche rilevanti o di rinnovo sulle base delle indicazioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.

In relazione al contratto proposto gli intermediari sono tenuti a fornire consulenze fondate su un analisi imparziale offrendo il prodotto migliore per l’utente ossia “idoneo a soddisfare le richieste del contraente”. Inoltre, se viene proposto all’assicurato un determinato prodotto, al contraente dovrà indicare l’impresa con cui avrà a che fare.

In ogni caso, anche dopo la conclusione del contratto di assicurazione, l’assicurante dovrà proporre all’assicurato anche in base alle informazioni fornite al contraente un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione.

L’ISVAP ha un ruolo chiave in quanto dovrà regolamentare a seconda delle esigenze degli assicurati, delle categorie di rischio, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all’intermediazione le regole di comportamento e di presentazione nei confronti del contraente con riferimento agli obblighi di informazione relativi all’intermediario medesimo e ai rapporti con l’impresa assicurativa, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all’eventuale prestazione di servizio di consulenza fondata su un’analisi imparziale o dell’esistenza degli obblighi assunti per la promozione e l’intermediazione con una o più imprese di assicurazione.

L’Isvap può regolamentare le modalità con le quali è fornita l’informazione al contraente prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, di regola, l’uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole al più tardi subito dopo la stipula del contratto, le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta, violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’art. 329, sono esclusi gli intermediari che operano nei grandi rischi o nel settore riassicurativo.

Quanto detto sin ora, dimostra che il legislatore ha voluto inserire nella materia assicurative quelle tutele tipiche che il nostro ordinamento prevedeva in materia di vendite, di intermediazione e di finanziamento a garanzia del contraente più debole ossia il consumatore.

Il legislatore ha continuato ad innovare il panorama legislativo recependo la normativa di diritto del consumatore nelle vendite a distanza in caso di contratti assicurativi stipulati on line.

In particolare, l’Art. 121 “informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza”, impone l’obbligo all’intermediario a fine della chiamata di indicare l’identità della persona in contatto con il contraente e il suo rapporto con l’intermediario assicurativo, nonché una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto, nonché il prezzo totale comprese le imposte che il contraente dovrà corrispondere.

In ogni caso l’informativa è fornita al cliente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio, con supporto informativo subito dopo la conclusione del contratto. Anche in questo caso l’ISVAP può regolamentare le modalità di informazioni sulle caratteristiche del contratto.

Il legislatore ha introdotto i suddetti principi di trasparenza nell’informazione e nella redazione dei contratti anche il tema di RCA, nonostante la delega al governo non prevedesse la materia RCA.

In particolare, si segnale l’art. 131 codice delle assicurazioni nel quale, al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi nonché un’adeguata informazione ai soggetti che devono compiere gli obblighi contrattuali per l’assicurazione dei veicoli e dei natanti le imprese mettono a disposizione del pubblico presso ogni punto vendita e nei siti internet la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della repubblica. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto vendita dell’impresa di assicurazione nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione. In tale senso,l’isvap determina gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.

Il nuovo codice prevede l’obbligo specifico per le imprese di assicurazione di scrivere le condizioni del contratto in modo chiaro ed esauriente (art. 166 I comma codice delle assicurazioni), imponendo inoltre, una specifica evidenza delle clausole che riportano la limitazione delle garanzie ( art. 166 II comma del codice delle assicurazioni).

L’art. 167 del codice stabilisce che è nullo il contratto di assicurazione stipulato con un’impresa non autorizzata o con un’impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.

La nullità in questo caso può essere fatta valere solo dal contraente e dall’assicurato. La nullità impone la restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall’impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritti.

L’art. 167 del codice delle assicurazioni introduce una norma c.d. di protezione del contraente debole, prevedendo, come rimedio nei casi elencati, la nullità relativa esperibile dal solo assicurato.

La norma ha, quindi, natura inderogabile e non può essere valido oggetto di autonoma trattativa o transazione fra le parti.

La norma dell’art. 167 del nuovo codice ricorda quella introdotta dal legislatore in tema di nullità del contratto ad oggetto l’obbligo di fideiussione in tema di vendite immobiliari sulla carta ex art. decreto legislativo n. 122 del 2005.

Un’altra importante novità in tema di tutela dell’assicurato è quella prevista per il rimborso, su richiesta dell’assicurato, del premio per l’assicurazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo, ma anche il rimborso del rateo successivo al furto del veicolo.

In particolare, l’art. 171 prevede che, quando vi è trasferimento di proprietà del veicolo o natante, si determina a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:

  • la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’art. 334;

  • la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;

  • la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente di un altro natante di sua proprietà, previo eventuale conguaglio del premio.

  • Eseguito il trasferimento di proprietà l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

  • Ciò innova profondamente il panorama legislativo consentendo all’assicurato una pluralità di scelte in caso di rimborso e lo stesso dicasi in caso di recesso, per variazioni tariffarie ex art. 172.

  • Tale norma prevede che in caso di variazioni tariffarie, escluse quelle concesse all’applicazione di regole evolutive nelle varie forme tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall’assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via telefax da inviarsi alla sede dell’impresa o alla sede dell’agenzia ove è stato stipulato il contratto.

  • Il termine entro il quale deve essere esercitato il diritto di recesso è di giorni quindici antecedenti la data di scadenza della polizza.

  • Si stabilisce che le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso favorevole al contraente. Anche questa norma, rappresenta una norma c.d. di protezione del contraente debole, imponendo l’inderogabilità del contenuto riguardante il diritto di recesso. E’, dunque, invalida la clausola “peggiorativa” e non è oggetto di possibile transazione.

  • Nella prassi accadeva che l’utente sottoscriveva polizze assicurative, senza avere alcuna tutela in caso di aumenti indiscriminati, messi in atto dalle compagnie di assicurazioni.

  • Questa norma consente al consumatore di recedere dal contratto, in un termine anche piuttosto lungo ossia quindici giorni prima della scadenza del contratto indicata in polizza, contrariamente alla pre - vigente normativa che prevedeva tempi di recesso entro un anno, sei mesi prima della scadenza.

Inoltre, la norma ha come finalità quella di disincentivare la facoltà concessa alle compagnie di assicurazioni di aumentare indiscriminatamente le tariffe.

Il Nuovo codice delle assicurazioni private ha innovato soprattutto in tema di RCA, cercando di semplificare la procedura, abrogando la legge 990/1969.

In precedenza. La legge 990/1969 ha introdotto l’obbligo dell’assicurazione per i proprietari dei veicoli a motore e dei natanti, introducendo i seguenti principi determinanti per la gestione del ramo da parte delle imprese assicurative e per la tutela del cittadino, e precisamente:

  • l’obbligo di assicurarsi e l’obbligo a contrarre;

  • l’azione diretta per il risarcimento del danno;

  • il fondo di garanzia per le vittime della strada.

Nella formulazione originaria l’art. 4 della legge 990 escludeva alcune categorie di soggetti da benefici della garanzia tra i quali figuravano i terzi trasportati su veicoli coinvolti in sinistri.

Con la legge n. 39/77 si è apportata una prima modifica all’art. 4 con l’inclusione nella sfera di applicabilità della legge, anche dei terzi trasportati fatta eccezione per gli stessi responsabili o gli altri soggetti ad essi legati da particolari legami di parentela ed affinità.

La corte cost. con sentenza del 2 maggio 1991 n. 188 ha dichiarato l’incostituzionalità del citato art. 4 della legge 990 come modificato dalla legge n. 39/77, laddove escludeva alcune categorie di soggetti dalla copertura assicurativa per danni da essi riportati.

Il testo dell’art. 4 è stato integralmente modificato con la legge n. 142/92 ove è stato sancito il risarcimento dei danni per tutti i soggetti trasportati.

Nella legge 39/77 la c.d. mini riforma vengono anche regolati, in via innovativa, la procedura offerta di risarcimento da parte dell’assicuratore e l’attestato di rischio la prima forma di trasparenza contrattuale.

Successivamente, il d.l. 576 del 26 settembre 1978 contenente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa e la legge n. 57 del 5 marzo 2001 recante nuove norme in tema di assicurazione della r.c.a. e di danno biologico, volto a dare una maggiore trasparenza al contratto e a ridurre i tempi di liquidazione. Infine, la legge n. 273/02 ha introdotto l’obbligo di predisporre una tabella unica su tutto il territorio nazionale sulle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, ha istituito un comitato di consumatori per osservare gli incrementi tariffari praticati dalle imprese sul territorio nazionale, anche grazie all’istituzione presso l’ISVAP di una banca dati sinistri al fine di contrastare episodi fraudolenti nel settore.

Confrontando la nuova normativa con la precedente potremo vedere i seguenti cambiamenti.

L’obbligo legale a contrarre nella legge 990/69:

L’assicurazione della responsabilità civile automobilistica è caratterizzata da una forte connotazione sociale, recepita dal legislatore con una forte connotazione sociale, che ha imposto l’introduzione dell’obbligo legale a contrarre, al fine di assicurare la riparazione del danno ingiustamente subito da un soggetto e di assicurare l’integrità patrimoniale di chi ne risulti responsabile.

La previsione di un obbligo legale a contrarre viene riconosciuta nel nostro ordinamento ogni qualvolta vi siano esigenze di tutelare situazioni giuridiche costituzionalmente protette.

E’ evidente come tale condizione giuridica sussista per l’assicurazione della responsabilità civile automobilistica, essendo il correlato contratto volto alla tutela di interessi che trascendono quelli dei singoli contraenti.

Nella legge 990/1969 destinatari dell’obbligo a contrarre sono entrambi le parti contraenti ossia coloro che mettono in circolazione veicoli e natanti dall’altro le imprese assicurative che sono tenute ad accettare le richieste di copertura che vengono loro presentate.

Responsabilità oggetto dell’obbligo assicurativo nella legge 990/69:

L’oggetto della garanzia è il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione di cui all’art. 2054 c.c.. La norma del codice introduce una nozione di colpa presunta de conducente, il quale è obbligato a risarcire i danni cagionati a persone o a cose per effetto della circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto il possibile per evitarlo ossia di aver operato tutti gli accorgimenti possibili e le misure idonee ad evitare il verificarsi dell’evento dannoso. Quindi, sarà il presunto autore del fatto illecito a fornire la dimostrazione della sua condotta diligente ed adeguata ai pericoli della strada.

Il II comma dell’art. 2054 c.c. stabilisce che in caso di scontro fra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa dei conducenti. Tale presunzione di colpa ha funzione sussidiaria rispetto al criterio del primo comma della medesima norma.

Di conseguenza, il danneggiato che voglia superare questa presunzione deve dimostrare la copla esclusiva od assorbente dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro.

Responsabile del sinistro è il proprietario, in via solidale con il conducente, a meno che non dimostrino che la guida del veicolo è avvenuta contro la loro volontà non essendo sufficiente a riguardo che avvenga senza il loro consenso.

Accertamento e liquidazione del danno nella vecchia normativa.

La richiesta di risarcimento del danno avveniva con invio della lettera A/R ex art. 22 legge 990/69, costituente onere a carico del danneggiato, alla compagnia del veicolo che si ritiene essere responsabile del sinistro.

Il termine di giorni sessanta per danni è il termine entro il quale l’assicuratore deve fare l’offerta del risarcimento del danno o per motivare quelle che ostano alla liquidazione.

Il danneggiato in caso di danni fisici doveva allegare, alla semplice dichiarazione della dinamica del sinistro, i certificati medici da cui risulta la guarigione clinica, la documentazione da cui risulta la guarigione clinica, in caso di richiesta incompleta l’assicuratore deve richiedere l’integrazione entro trenta giorni.

I tempi per liquidare i postumi permanenti delle lesioni gravissime erano dunque molto lunghi.

Per rendere più snella e rapida la procedura, l’associazione nazionale delle imprese di Assicurazione (ANIA) ha stipulato una convenzione di indennizzo diretto in base alla quale, in caso di scontro fra veicoli, ciascuna impresa aderente è tenuta a risarcire direttamente il proprio assicurato qualora non vi sia contestazione sulla responsabilità del sinistro, accordi che hanno subito nel tempo una serie di modifiche.

Inoltre, l’importante art. 24 della legge 990/69 prevedeva nel corso del primo grado di giudizio promosso dal terzo per il ristoro dei danni, la possibilità di fare un istanza provvisionale e chiedere anticipatamente all’assicuratore una somma di denaro in acconto. Il Giudice istruttore su istanza di parte, sussistendo gravi elementi di responsabilità a carico del conducente e gli aventi diritto si trovino in grave stato di bisogno, può assegnare loro la somma nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato in sentenza.

Azione diretta.

Al terzo danneggiato viene riconosciuta la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del sinistro per conseguire il risarcimento del danno.

L’azione vera e propria non può essere intrapresa se prima il danneggiato non abbia provveduto a inviare la lettera con la relativa richiesta danni e prima che siano decorsi sessanta giorni dalla ricezione della medesima.

La legge speciale subordinava l’esercizio dell’azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all’assicuratore ed al decorso del termine di giorni sessanta ( c.d. spatium deliberandi) dalla ricezione della medesima, ponendo una condizione di procedibilità della domanda giudiziale rilevabile anche d’ufficio ed in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato.

Una volta trascorso il tempo di cui sopra, il danneggiato aveva l’obbligo di agire nei confronti del danneggiante e nei confronti dell’impresa assicuratrice del danneggiato, trattandosi di un caso di litisconsorzio necessario.

Per danneggiante si intende il proprietario del veicolo che si presume abbia causato il sinistro.

Il fondo vittime della strada.

Ai sensi dell’art. 19 della legge 669/69 presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a. detta Consap – è stato istituito un fondo di garanzia per le vittime della strada che provvede al risarcimento del danno causati da veicoli, natanti per i quali sussiste l’obbligo assicurativo in tre diverse ipotesi: “danni causati da veicoli o natanti non identificati, non assicurati, casi in cui i danni sono stati cagionati da veicoli o natanti assicurati presso un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa”.

Il fondo di garanzia viene alimentato dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicolale quali sono tenute aversare alla Consap un contributo minimo percentuale del premio incassato per ciascun contratto sottoscritto in detto ramo.

Danno Biologico.

Il danno biologico è inteso come lesione del diritto primario ed assoluto alla salute. Tale danno, primario e immancabile è risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto incidente sul valore umano e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, socio – culturale ed estetica.

Il titolo X del nuovo codice delle assicurazioni – capo 1 prevede l’obbligo di assicurazione così come la previgente legge.

In particolare, l’Art. 122: “i veicoli a motore senza guida di rotaie compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art.2054 c.c. dell’art. 91 comma II del codice della strada. Il regolamento adottato dal Ministero delle attività produttive su proposta dell’ISVAP individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati a trasportati qualunque ne sia il titolo”.

“L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri stati membri secondo le condizioni dettate dalla legislazione nazionale di ciascuno di tale stato, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”.

L’articolo quindi, parla di veicoli a motore fra cui i filoveicoli e i rimorchi, lasciando non alla legge, ma ad un regolamento adottato dal ministero su proposta dell’ISVAP i veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione, operando una vera e propria delegificazione sul punto, semplificando la materia e snellendola.

Nel Capitolo IV rubricato – procedute liquidative – azione diretta del danneggiato, facendo riferimento alla procedura ordinaria, ricalca, nell’art. 144 rubricato “ azione diretta del danneggiato” le disposizioni di tre articoli (art. 18, 23 e 26) della legge 990/1969. Le modifiche sono meramente terminologiche, nel senso che il codice usa il termine di “impresa di assicurazione” in luogo di “assicurazione”. E’ stato, inoltre, mantenuto il principio del litisconsorzio necessario tra compagnia assicuratrice e responsabile del danno.

In buona sostanza, il codice delle assicurazioni parla di azione diretta del danneggiato intendendo la procedura ordinaria, utilizzando la medesima dizione usata dal legislatore del 1969.

L’art. 145 è dedicato alla proponibilità dell’azione di risarcimento del danno ( regolata sino ad oggi dall’art. 122 della legge 990/1969).

L’art. 145 introduce un doppio binario di procedure di liquidazione e di azioni giudiziarie.

Il I comma dell’art. 145 fa riferimento alla procedura c.d. “ ordinaria.

In particolare, il danneggiato potrà esperire l’azione di risarcimento del danno solo se saranno trascorsi sessanta giorni in caso di danno materiale ovvero novanta in caso di danno fisico da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla impresa di assicurazione del responsabile del sinistro, il risarcimento del danno a mezzo di lettera A/R, non più solo di sessanta giorni.

E’ evidente che il codice con tali norme riprende la procedura di risarcimento preesistente che possiamo definire “ordinaria”, anche se occorre sottolineare che le stesse definizioni usate dal legislatore ingenerano equivoci con la nuova disciplina dell’indennizzo diretto introdotta dal codice delle assicurazioni: il legislatore parla di azione diretta e di risarcimento diretto per definire rispettivamente con il termine azione diretta la procedura “ordinaria” e con il termine risarcimento diretto la procedura liquidativi dell’indennizzo diretto.

In buona sostanza, gli articoli da 143 a 147 del codice riformulano norme già esistenti in tema di RC auto, pur con alcune novità.

Novellato risulta essere il diritto di accesso agli atti disciplinato dall’art. 146. Anche tale norma ripropone quanto già prevedeva l’art. 12 ter della legge 990/1969 (introdotto dall’art. 3 comma 1 della 57/01): le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di consentire ai contraenti ed ai danneggiati l’accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazioni dei danni che li riguardano. La norma introduce due limiti l’uno plausibile, l’altro certamente meno condivisibile, stabilendo che l’accesso non è consentito ove vi siano indizi di comportamenti fraudolenti e che lo stesso è sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa ed il richiedente l’accesso, pur restando fermi i poteri attribuiti al giudice. Il legislatore fa evidente riferimento all’art. 210 c.p.c., ma tale ipotesi il codice di rito prevede il requisito della necessità perché il giudice possa ordinare l’esibizione del documento, quindi, la limitazione per il danneggiato risulta eccessivamente penalizzante.

L’art. 147 introduce, riportandolo integralmente, il vecchio testo dedicato alla c.d. provvisionale ex art. 24 della legge 990/69, consentendo nel primo grado di giudizio agli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro vengono a trovarsi in stato di bisogno, hanno facoltà di chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Il giudice civile o penale sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza esecutiva, provvede all’assegnazione nei limiti dei quattro/quinti, rispetto alla presumibile entità del danno.

L’ordinanza è irrevocabile sino alla fine del giudizio. L’istanza può essere sempre riproposta nel corso del giudizio.


Risarcimento diretto c.d. Indennizzo diretto. Problemi interpretativi e applicativi. Mancata adozione del D.P.R. ex art. 150. Procedura liquidativa. Casi di esclusione.

La novità di maggiore rilievo è senz’altro rappresentata dalla previsione generalizzata ( salvo alcuni casi di esclusione che verranno di seguito descritti) del meccanismo di risarcimento diretto.

Tale sistema diventerà operativo solo con l’adozione del regolamento governativo ex art. 150 previsto per il mese di gennaio 2006, ma non ancora in vigore ( per il momento, è stato adottato solo uno schema di DPR con parere favorevole del Consiglio di stato, ma il provvedimento definitivo, anzi è ancora al varo, stante il parere negativo dell’antistrust).

In ogni caso, risulta prima facie evidente che proprio nelle sue parti che si pretenderebbe maggiormente qualificanti la formulazione delle norme si presenta sciatta ed atecnica oltre che incompleta. Le rubriche di cui agli articoli 141 e 149 fanno riferimento al risarcimento diretto del terzo trasportato ed a quella generale della procedura di risarcimento del danno diretto. In questi due casi si è parlato di indennizzo diretto e non di risarcimento diretto. Vediamo i motivi.

Si premette che la scelta tra natura indennitaria o risarcitoria dell’azione non è sterilmente nominalistica, ma riveste per gli operatori del diritto una fondamentale valenza pratica.

Occorre partire dall’analisi della natura rispettivamente del risarcimento e dell’indennizzo: mentre il risarcimento del danno ha quale fondamento l’imputazione del danno ad un soggetto che ne è responsabile ed è commisurato al quantum debeatur, mentre l’indennità si fonda su un’esigenza di equità e prescinde da un necessario adeguamento all’entità del danno.

Se fossimo di fronte ad un’ipotesi di indennizzo, si arriverebbe a negare il riconoscimento del danno morale, in quanto mancherebbe la stessa indagine in ordine all’atteggiamento psicologico del responsabile del sinistro, prescindendo dall’accertamento dell’astratta configurabilità di un reato che costituisce la base su cui si fonda il riconoscimento del danno morale.

Forse, il legislatore ha pensato di disciplinare il danno morale fra i danni accessori che dovrà disciplinare il DPR, regolamento attuativo ex art. 150, ma così non risulterebbe dalla bozza del regolamento.

Perché si parla di indennizzo diretto? Leggendo l’art. 149 si rileva l’assenza di un riferimento alla responsabilità, si dice solo che l’impresa di assicurazione interviene per conto dell’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro. Vi è dunque, nella norma una esclusione della responsabilità per colpa, che ha fatto parlare gli interpreti di indennizzo diretto.

In verità, per i motivi sopra espressi, forse sarebbe meglio parlare di “responsabilità solidale o di garanzia o malleva della propria impresa di assicurazione” che, di fatti, ha un diritto di rivalsa nei confronti della impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Ciò premesso, art. 149 stabilisce che i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento del danno all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, in caso di sinistro fra due veicoli a motore identitificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati:

  • danni materiali al veicolo nonché danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente:

  • danni fisici del conducente non responsabile del sinistro, se nel limite dell’art. 139 cioè le micropermaneti da 1 a 9%. 

La procedura non si applica nei seguenti casi:

  • se i veicoli coinvolti sono più di due ( l’art. 149 parla solo di sinistro fra due veicoli);

  • nel caso di danno al terzo trasportato ( disciplinato dall’art. 141 che prevede il risarcimento dell’impresa di assicurazione del vettore);

  • se i veicoli coinvolti sono immatricolati all’estero;

  • danni fisici al conducente superiore alle micropermaneti ossia superiori al 9% in percentuale;

  • nei casi in cui è obbligatorio rivolgersi al fondo vittime della strada;

In questi casi l’impresa di assicurazione del veicolo utilizzato dovrà, per conto della impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, liquidare il danno salvo successiva regolazione dei rapporti fra le stesse compagnie.

In caso di mancato accordo o inutile decorso dello spatium delibandi il danneggiato potrà svolgere azione legale ( l’art. parla erroneamente di azione diretta creando confusione con la procedura ordinaria), nei confronti della propria impresa di assicurazione del veicolo utilizzato, salvo possibilità di intervento da parte della impresa di assicurazioni del veicolo responsabile del sinistro, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, fermo restando la possibilità di regolazione dei rapporti tra le imprese medesime, secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento del danno, che entrerà in vigore con il decreto previsto dall’art. 150.


Risarcimento del terzo trasportato ex art. 141.

Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dalla responsabilità dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Per ottenere il risarcimento del danno potrà inoltrare la richiesta ex art. 145 – 148.

L’azione legale ex art. 148 ( la legge parla impropriamente di azione diretta, creando confusione con la procedura ordinaria) avente ad oggetto il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato è esperibile, decorso il termine di legge, direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo su cui il danneggiato viaggiava. L’impresa di assicurazioni del veicolo responsabile del sinistro potrà intervenire, riconoscendo la responsabilità dell’assicurato e potrà chiedere di estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo trasportante.

La novità riguarda la proponibilità dell’azione nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore, da parte del trasportato ( trasporto fatto per qualunque titolo), a prescindere dall’accertamento della responsabilità del conducente del veicolo sul quale lo stesso si trovava a bordo, che introduce un indennizzo diretto.

Questa norma è già in vigore.


Schema di D.P.R. in attuazione dell’art. 150. Risarcimento dei danni accessori, nella liquidazione del risarcimento del danno diretto. Dubbi di costituzionalità della norma sul risarcimento diretto. Parere negativo dell’anti trust.

Lo schema di regolamento attuativo approvato in data 7 dicembre 2005 prevede l’attuazione della procedura di liquidazione relativa al Risarcimento diretto ex art. 149 del codice e del risarcimento da lesione fisica del terzo trasportato ex art. 141 del codice delle assicurazioni.

Chi ritiene di non essere responsabile del sinistro, sulla base dell’art. 5 dello schema di D.P.R., dovrà presentare la richiesta di risarcimento del danno all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

La richiesta è presentata mediante lettera A/R o telegramma o telefax.

Se non è escluso dal contratto la richiesta può essere inviata in via telematica.

L’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all’impresa di quest’ultimo.

L’art. 7 prevede l’interruzione dei termini per fare l’offerta transattivi da parte dell’assicurazione, ogni qualvolta si chieda l’integrazione di documenti ( l’elenco dei documenti da allegare, fra l’altro è molto lungo si veda l’art. 6 del progetto di D.P.R.).

L’art. 9 dice che sono risarcibili come danni accessori solo le spese medico legali, non quelle diverse dalle spese medico legali. La norma non è chiarissima sul punto.

L’art. 9, però, sembra precisare che sia l’impresa di assicurazioni a dover fornire l’assistenza tecnica sostitutiva di quella legale. In realtà, afferma se pur indirettamente l’anti trust nel suo parere, questa norma che è volta a togliere le spese legali nella fase di indennizzo diretto, lederebbe i diritti degli assicurati. Di fatti, fra assicurato danneggiato e impresa di assicurazioni, in caso di indennizzo diretto, si viene a creare un conflitto di interessi che l’eliminazione delle spese legali e dunque, della tutela legale al danneggiato, andrebbe a configurare con possibili manovre opportunistiche da parte dell’impresa di assicurazione.

In questo senso, vi sarebbe una scarsa tutela del contraente debole ossia dell’assicurato, troppo esposto alle manovre delle imprese di assicurazioni.

L’art. 12 prevede dei criteri di liquidazione del grado di responsabilità che sono indicati nell’allegato A dello schema di regolamento.

I rapporti fra le imprese di assicurazione sono regolate da i c.d. consorzi fra imprese costituiti appositamente per la gestione del risarcimento diretto.

In particolare, su questo punto l’anti trust ha dato parere negativo, in quanto, se pur è previsto che l’Isvap eserciterà un potere di controllo sulla gestione dei consorzi e del risarcimento diretto, non si possono escludere, anzi sono verosimili, forme di “cartelli” fra le imprese di assicurazioni, volte a ledere il libero mercato e la corretta determinazione dei prezzi.

L’art. 14 prevede come finalità del sistema di risarcimento diretto del danno il controllo dei costi, l’innovazione dei contratti che potranno prevedere anche l’impiego di clausole del risarcimento del danno in forma specifica, con abbassamento del premio per l’assicurato.

Il progetto di regolamento entrerà in vigore, se approva così com’è, il primo luglio 2006 e si applicherà per i sinistri verificatesi a partire dal primo agosto 2006.

Il Consiglio di stato nell’adunanza del 19.12.05. ha espresso solo parzialmente parere positivo sulla bozza di regolamento. Manca solo la definitiva approvazione, ma non si escludono modifiche.

Per debito di completezza, si fa presente che sono stati sollevati dubbi di costituzionalità sulla normativa del risarcimento del danno diretto, in quanto la legge delega non prevedeva interventi sul risarcimento del danno extracontrattuale, ma solo sulla trasparenza e la tutela del consumatore in materia assicurativa.

In conclusione. Problemi applicativi sul risarcimento diretto. Difetto di coordinamento fra le imprese di assicurazione.

Una valutazione compiuta non può che essere rinviata alla lettura del più volte citato decreto ministeriale con cui verrà disciplinato il sistema di risarcimento diretto, in via definitiva. Appaiono fuori luogo le considerazioni trionfalistiche, in quanto eventuali diminuzioni delle polizze si avranno solo nel “medio periodo” e dipenderanno dalla applicazione della normativa ( non si escludono aumenti di altre voci di danno, qualora permanga l’esclusione dai danni accessori risarcibili delle spese diverse da quelle medico legali, negli interventi stragiudiziali).

Il sistema di indennizzo diretto creato dal codice si caratterizza per essere particolarmente farraginoso, defaticante, con tempi anche piuttosto lunghi nella liquidazione, considerando i rinvii che la compagnia può prendere ogni volta che vi sia l’integrazione di un documento.

Vi è il rischio che ciascuna compagnia paghi il proprio assicurato, per non perderlo, con un evidente aumento del costo dei sinistri. Il rischio è ancor maggiore se si pensi che il danneggiato che ritiene di aver ragione ( e di fatto quasi tutti i danneggiati pensano, in primis, di aver ragione) richiederà alla propria imprese l’apertura del sinistro con una lettera A/r o via telefax. Per questo si prevedono aumenti nei costi, perché la propria compagnia tenderà a mantenere il cliente liquidandolo, ma al tempo stesso una maggiore o quantomeno auspicabile velocizzazione nella procedura di liquidazione del sinistro.

Inoltre, si può ipotizzare una neutralizzazione della procedura poiché in giudizio si potrà chiamare solo l’assicurazione del vettore o del danneggiato e l’impresa di assicurazione del responsabile potrà intervenire solo in via residuale, chiedendo di estromettere la compagnia assicurativa chiamata in via diretta (cosa alquanto difficile da verificarsi in concreto).

Si prevedono, dunque, difetti di coordinamento fra le varie imprese di assicurazione.


Fondo vittime della strada.

Il ruolo del Fondo Vittime della strada è potenziato.

I casi di ricorso al Fondo Vittime della strada sono aumentati.

Art. 283 stabilisce quanto segue.

Il Fondo Vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:

- il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non coperto non identificato (solo danni alla persona);

- “ “ “ “ “ assicurato con un’ impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa ( danni a cose e persone anche per sinistri verificatesi sul territorio di uno stato membro ex art. 284);

Lunedì, 05 Giugno 2006

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