di Elisabetta Rosi Il delitto di riciclaggio previsto dall’articolo 648bis Cp
presuppone la condizione negativa del non avere l’agente concorso nel reato
presupposto. Con la decisione qui in commento (sentenza 14005/06 sezione
seconda, leggibile nei correlati) la Sc ha affermato il principio che nella
motivazione di un decreto di sequestro preventivo, di somme di denaro od altri
beni, deve essere data ragione di tale elemento negativo, ossia della mancata
partecipazione dell’indagato al reato presupposto, soprattutto nel caso in cui
i rilievi svolti potrebbero validamente rappresentare a carico dell’indagato
elementi di concorso in tale reato. Secondo i giudici di legittimità, gli elementi così
prospettati potevano in teoria evidenziare il "fumus" di una condotta
di concorso degli indagati nel reato presupposto, in quanto l’attività posta in
essere dagli stessi ben avrebbe potuto essere considerata come diretta ad
assicurare il profitto delle illecite operazioni abusive intraprese dal padre.
Sul punto l’ordinanza del tribunale del riesame aveva omesso di svolgere
considerazioni per chiarire la univocità indiziaria di tali circostanze
rispetto all’ipotizzato delitto di riciclaggio e pertanto la Sc ha annullato
l’ordinanza, rinviando al tribunale affinché provveda a colmare tale lacuna
nella motivazione del provvedimento. 2. Il riciclaggio dei proventi altrui. Come è noto, la fattispecie di cui all’articolo 648bis Cp
incrimina le condotte di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre
utilità di provenienza da delitto non colposo, ovvero il compimento di
"operazioni " tali da ostacolare l’identificazione della provenienza
illecita. La disposizione fu introdotta per la prima volta con decreto legge
59/1978 e fu poi modificata dall’articolo 23 della legge 55/1990. Nella
primitiva formulazione il momento consumativo risultava anticipato con
l’incriminazione degli atti o fatti,diretti a sostituire i proventi illeciti,
peraltro limitati ai delitti di rapina ed estorsione aggravate o di sequestro
di persona a scopo di estorsione. Con la novella del 1990, si venne a
modificare la struttura della condotta illecita, il cui focus è rappresentato
dal comportamento volto ad ostacolare l’identificazione dei beni o del denaro
di provenienza delittuosa. La fattispecie è stata poi modificata nell’attuale
formulazione dall’articolo 4 della legge 328/93, con l’abbandono definitivo
dell’indicazione specifica dei reati presupposto, e l’introduzione del
riferimento a tutti i delitti non colposi, quanto ai reati presupposto.
L’occasione della redazione del testo vigente fu data dalla legge di ratifica
della Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 1990, sul riciclaggio, la
ricerca ed il sequestro dei proventi di reato. Oltre all’ipotesi di
riciclaggio, sin dal 1990 è stata introdotta la fattispecie di Impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648ter Cp) che
punisce, in via residuale rispetto ai delitti di ricettazione e riciclaggio,
l’impiego in attività economiche o finanziarie, di proventi illeciti. Si tratta
della criminalizzazione dell’impiego in una regolare attività economica o
finanziaria o dell’utilizzo come fonte di finanziamento per tale attività dei
proventi illeciti; tale attività costituisce l’ultimo anello dell’operazione di
ripulitura del c.d. denaro sporco. Il delitto di riciclaggio presenta una condotta complessa,
nella quale confluiscono più operazioni di tipo economico-finanziario, che
sovente comprendono lo svolgimento di attività di impresa nella quale il
patrimonio conferito trova sia un utile nascondiglio che l’inizio di una
metamorfosi, per indossare un nuovo vestito di legale attività. La giurisprudenza
ha dato particolare rilevanza alla descrizione dell’elemento oggettivo della
fattispecie, tanto da affermare la natura sussidiaria del delitto di
favoreggiamento reale rispetto al riciclaggio stesso (Cfr. Cassazione, Sezione
seconda, 11709/94, Coluccia, CED 199762). L’assunto è assai significativo
dell’individuazione da parte della giurisprudenza, dell’amministrazione della
giustizia come bene giuridico di tutela prevalente, rispetto al tradizionale
interesse meramente patrimoniale, riconducibile alla titolarità del soggetto
passivo del delitto presupposto. L’elemento psicologico della fattispecie di riciclaggio è
il dolo generico, unitamente al dolo specifico consistente nella finalità di
far perdere le tracce dei proventi da reato. In relazione al dolo generico,
elemento essenziale dello stesso è la consapevolezza della provenienza da
delitto del provento: secondo la vigente legislazione, il reato presupposto del
delitto di riciclaggio può essere qualunque delitto non colposo. La
consapevolezza dell’agente in ordine alla provenienza dei beni da determinati
delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e "sussiste quando gli
indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica
conclusione della certezza che i beni ricevuti per la sostituzione siano di
derivazione delittuosa specifica, anche mediata"(Vedi Cassazione, Sezione
sesta, 9090/95, Prudente, CED 202312). Una delle problematiche di maggiore interesse riguarda
l’esatta delimitazione dei profili della condotta di riciclaggio. In
particolare la giurisprudenza ha ritenuto che la condotta è identica a quella
del delitto di ricettazione e ogni profilo differenziatore tra le fattispecie,
poste innegabilmente a tutela di un medesimo interesse, viene ad essere
costituito dal dolo specifico. Peraltro ci si deve anche chiedere se non sia
più corretto, sotto il profilo dogmatico, riportare la connotazione finalistica
al comportamento materiale, e verificare piuttosto che l’azione di occultamento
sia "qualificata" nella sua finalizzazione. È stato affermato che la condotta si riferisce al
compimento di specifiche operazioni di sostituzione e trasferimento, nonché a
quelle che ostacolino l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro,
beni ed altre utilità, senza che sia richiesta "la finalizzazione della
condotta del reo al rientro del bene ripulito nella disponibilità dell’autore
del reato presupposto" (Cfr.Cassazione Sezione seconda, 7224/99,Pm in
proc. Leone, CED 213847). Ulteriori profili di specificazione della condotta di
riciclaggio sono stati individuati da tempo dalla giurisprudenza che con la
sentenza Cassazione Sezione seconda, 9026/97, Pirisi, CED 208747, ha affermato
che con la disposizione di cui all’articolo 648bis Cp, il legislatore ha voluto
reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o
modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa
ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la
ricerca della sua provenienza delittuosa." Un più recente arresto della
giurisprudenza di legittimità ha ancora definito l’elemento differenziatore tra
riciclaggio, impiego di denaro od utilità di provenienza illecita e
ricettazione; è stato precisato che "tra il reato di impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonchè tra
quest’ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende
dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici
- essendo comune l’elemento materiale della disponibilità di denaro o altra
utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all’articolo 648 cod. pen.
richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all’articolo 648 bis
lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell’origine illecita, quello
infine di cui all’articolo 648 ter che tale scopo sia perseguito facendo
ricorso ad attività economiche o reprimere sia le attività che si esplicano sul
bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza
incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di
ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa." (così
Cassazione Sezione seconda, 18103/03, Sirani, CED 224395). La pronuncia si pone
in linea con la precedente sentenza della Cassazione Sezione quarta, 6534/00,
Ascieri, CED 216733, che aveva per prima stabilito il rapporto di specialità
piramidale tra le fattispecie (l’articolo 648ter è speciale rispetto
all’articolo 648bis e quest’ultimo è speciale rispetto alla ricettazione). Per una diversità tra le fattispecie anche sotto il
profilo dell’elemento oggettivo, esaminata peraltro in relazione alla ricezione
contestuale di refurtiva, si veda anche Cassazione Sezione sesta, 1472/99,
Archesso, CED 213449, che ha ritenuto che "allorchè un soggetto riceva,
sia pure in unico contesto temporale, una pluralità di cose di provenienza
delittuosa appartenenti ad una stessa persona, rendendosi responsabile, con
riferimento ad alcune di esse, del reato di cui all’articolo 648 Cp e, con
riferimento ad altre, di quello di cui all’articolo 648bis Cp, si è in presenza
di una pluralità di eventi giuridici e quindi di reati. Non si tratta infatti
di concorso apparente di norme in relazione alla medesima condotta, ma di
distinti reati commessi con riferimento a beni diversi. ([Nella specie, la Sc
ha ritenuto che non operava, con riferimento al reato di riciclaggio,
riguardante preziosi sostituiti in blocco con denaro contante, il divieto di
"bis in idem" in relazione al reato di ricettazione, già giudicato,
avente ad aggetto altri preziosi, sia pure ricevuti dall’agente nel medesimo
contesto temporale)". Dall’arresto giurisprudenziale deve cogliersi come
contributo di maggior rilievo ed efficacia, il concetto di sostituzione:
sembrerebbe quasi che sia la sostituzione della res a costituire la chiave di
volta dell’operazione ermeneutica volta ad applicare la corretta disposizione.
Diversamente resta aperto, e non del tutto chiaro, il destino del concetto di
sostituzione per una categoria di refurtiva "smaterializzata",
costituita dal bene fungibile per eccellenza, ossia dal denaro. In relazione
alla ripulitura, appare evidente che essa può essere legata al concetto di
sostituzione con un bene od utilità che possa apparire ottenuta in via lecita.
Per il denaro, invece, tale concetto appare legato alle modalità di
"re-investimento" o di raccolta dello stesso. Così la intestazione
fittizia di proventi di reato ad un prestanome integra con chiarezza una
modalità di ripulitura del denaro, ma anche l’acquisto di beni di valore con
possibilità di loro successiva circolazione (opere d’arte, gioielli e oro,
immobili) costituisce una modalità di sostituzione. 3. Verso la configurabilità di un riciclaggio dei
"propri proventi"? Certamente, l’elemento di maggiore pregnanza per la
discussione qui intrapresa è costituito dalla necessità che il soggetto attivo
del reato sia estraneo alla commissione del reato presupposto. La formulazione
della fattispecie di riciclaggio, costruita sulla falsariga di quella della
ricettazione, con l’inclusione dell’inciso: "salvo il caso di concorso nel
reato", potrebbe sintetizzarsi nello slogan "si può ricettare o
riciclare solo la refurtiva altrui". La ricezione da parte del
compartecipe, seppure solo morale, al delitto presupposto, costituisce infatti
un esempio di "post-factum" non punibile. Il discrimine tra le
fattispecie di riciclaggio e ricettazione e post-factum sarebbe costituito dal
fatto che l’eventuale offerta del ricettatore, antecedente al fatto criminoso,
non abbia avuto sulla perpetrazione di esso alcuna influenza causale. *Magistrato |
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