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Giurisprudenza di merito - Drive beer ANCHE L’AUTORITA’ GARANTE PER LA CONCORRENZA EMETTE IL SUO VERDETTO CONTRO LA PUBBLICITA’ DELLE AFFISSIONI DELLA BIRRA "IN REGOLA COL CODICE DELLA STRADA"

Questa volta la mancata ottemperanza farà scattare le previste sanzioni

Veniamo informati dagli amici dell’AICAT che dopo l’iniziale denuncia allo IAP - Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria
che non aveva dato pratico risultato in quanto la ditta produttrice non aderiva all’Istituto stesso, seguiva una loro denuncia della
campagna pubblicitaria della "Drive Beer" anche all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, per pubblicità ingannevole.

L’Autorità Garante ha informato i ricorrenti di aver disposto l’immediata sospensione della campagna delle affissioni (per quella televisiva si dovrà attendere la definizione) con la seguente motivazione:


"Visto...... (omissis)......Considerato ....
(omissis)......
Considerato che, allo stato degli atti, la valutazione circa la
veridicità delle informazioni, diffuse tanto a mezzo affissionale quanto
a mezzo internet, necessita di ulteriori approfondimenti che dovranno

essere svolti nel corso del procedimento; ........(omissis).....

Ritenuto, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono
elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare
urgenza al fine di impedire che il messaggio affissionale continui ad
essere diffuso nelle more del procedimento di merito;

DELIBERA
la sospensione provvisioria del suindicato messaggio pubblicitario
diffuso a mezzo affissionale dalla società Tarricone Spa ai sensi
dell’art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo N. 206/05 e dell’art. 11
comma 21 del DPR N. 284/03.

Ai sensi dell’art. 26 comma 10 del Decreto Legislativo N. 206/05, in caso
di inottemperanza alla presente delibera, l’Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata
inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di
impresa per un periodo fino a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e
pubblicato nel bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell’art. 26 comma 12 del Decreto Legislativo N.
206/05, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11 comma 6 del DPR 284/03, la presente
decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura
dell’operatore pubblicitario, e che il ricorso avverso il presente
provvedimento di sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione
dello stesso. Dell’avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione
l’operatore pubblicitario deve dare immediata comunicazione all’Autorità.

Si invita pertanto la società Tarricone Spa a dare comunicazione
all’Autorità dell’avvenuta esecuzione del presente provvedimento di
sospensione e delle relative modalità entro tre giorni dall’esecuzione
stessa.

Firmato
Il segretario generale Fabio Cintoli
Il presidente Antonio Catricalà"


© asaps.it
Sabato, 15 Aprile 2006
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