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Corte di Cassazione 10/04/2006

Giurisprudenza di legittimità - Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Contestazione immediata – Differimento se l’accertamento avviene dopo il transito del veicolo – Legittimità - Verbale – Indicazione del motivo che ha reso impossibile la contestazione immediata – Necessità.
(Sintesi di redazione)

(Cass. Civ., sez. II, 14 febbraio 2006, n. 3175)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 14 febbraio 2006, n. 3175

 
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Contestazione immediata – Differimento se l’accertamento avviene dopo il transito del veicolo – Legittimità - Verbale – Indicazione del motivo che ha reso impossibile la contestazione immediata – Necessità. (Sintesi di redazione)

 L’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione a una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poiché l’utilizzazione di apparecchiature diverse, come appunto l’"autovelox", rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata (v. anche Cass. 17.3.2005, n. 5861).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

 ha pronunciato la seguente

Sentenza

Svolgimento del processo

 S. G. ha impugnato davanti al Giudice di pace di Alcamo il verbale, notificatogli il 15 maggio 2001, con cui gli era stata contestata la violazione del limite di velocità vigente nel luogo dell’accertamento, commessa il 24 febbraio 2001 con un veicolo di sua proprietà e constatata da agenti della Polizia di Stato mediante un apparecchio "autovelox". Il Prefetto di Trapani non si è costituito in giudizio.

 Con la sentenza indicata in epigrafe il ricorso è stato accolto, essendosi ritenuto che la mancanza di contestazione immediata, come aveva dedotto l’attore, inficiasse la legittimità del procedimento sanzionatorio, non potendo ritenersi giustificata dalle generiche affermazioni contenute in proposito nel verbale.

  Il Prefetto di Trapani ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo.

 S. G. non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

 
Motivi della decisione

 Con il motivo addotto a sostegno del ricorso il Prefetto di Trapani lamenta che erroneamente il Giudice di pace di Alcamo ha ritenuto che nella specie fosse doverosa la contestazione immediata della violazione, pur se l’"autovelox" consente la rilevazione della velocità solo in concomitanza con il passaggio di ogni veicolo, e quindi non in tempo utile.

 La censura è fondata.

 La giurisprudenza di questa Corte - dalla quale non vi è ragione di discostarsi, stante la sua coerenza con la lettera e lo scopo delle norme che disciplinano la materia è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che l’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione a una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poiché l’utilizzazione di apparecchiature diverse, come appunto l’"autovelox", rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata (v., per tutte, Cass. 17 marzo 2005 n. 5861).

 Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata.

 Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione proposta da S. G..

 Le spese dell’intero giudizio vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.

 
Dispositivo

 La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da S. G. avverso il verbale di accertamento n. ATX 0000026014 in data 22 marzo 2001, emesso nei suoi confronti dalla Sezione di Polizia stradale di Trapani; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

  Roma, 21 novembre 2005

 Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2006.


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Lunedì, 10 Aprile 2006
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