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Corte di Cassazione 07/04/2006

Giurisprudenza di legittimità - Velocità – Limiti fissi – Accertamento – Risultanze delle apposite apparecchiature – Fonte di prova – Configurabilità – Limiti.

(Cass. Civ., sezione I, 16 maggio 2005, n. 10212)

In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento di tali limiti (Autovelox) opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, istallazione o funzionamento del dispositivo elettronico.

 Svolgimento del processo. – Con ricorso depositato il 2 febbraio 2001, diretto al Giudice di pace di Genova, R. F. proponeva opposizione all’ordinanza – ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Genova in data 10 ottobre 2000 per il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell’art. 142/8 c.s., della somma di lire 494.400.

Tale infrazione era stata accertata dalla sezione della polizia stradale di Genova il girono 1 aprile 2000, in Genova, alla progressiva chilometrica 3 della A10, a carico del conducente del veicolo targato AZ … .. .

Con sentenza in data 28 giugno 2001 il giudice di pace adito rigettava l’opposizione.

Avverso detta sentenza R. F. ha proposta ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’Ufficio territoriale del Governo di Genova, non essendosi costituito nei termini di legge mediante controricorso, si costituiva con atto del 31 ottobre 2002 al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.

 Motivi della decisione. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia o falsa applicazione di norme di diritto: artt. 112, 360, primo comma, n.3, c.p.c; artt. 200, 201 D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 (nuovo codice della strada); art. 384 D.P.R. n. 495 del 1992 (Reg. att. C.s.)
Lamenta il ricorrente il mancato accoglimento di istanze istruttorie, avendo richiesto che fosse disposta l’audizione dell’agente accertatore, l’esibizione del libretto relativo al rilevatore utilizzato nella specie, contenente gli interveneti di manutenzione eseguiti ed i dati dell’omologa e che fossero indicati i nominativi dei componenti della pattuglia della polstrada.
La richiesta di tali mezzi istruttori era volta a dimostrare punti decisivi della controversia.
Soltanto dall’esame di tali mezzi sarebbe stato possibile inferire la regolarità dell’Autovelox e verificare le caratteristiche.
Sollevata tale eccezione, sarebbe spettato all’amministrazione provare che la macchina era del tipo a lettura differita e regolarmente funzionante sotto tutti i punti di vista.
La P.A., invece, non avrebbe dimostrato né la corretta taratura, né l’omologa né lo stato manutentivo e/ o funzionalità dello strumento, né, infine, che l’Autovelox impiegato fosse del tipo «a lettura differita», sì da rendere impossibile la contestazione immediata.
Con il secondo profilo di censura del primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 200, 201 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo c.s.) ed art. 384 (D.P.R. N. 495 del 1992 (Reg. att. c.s.).
Erroneamente il giudice a quo avrebbe ritenuto impossibile, nel caso di specie, la contestazione immediata, in quanto lo strumento usato «104/C-2» consisterebbe – al contrario – l’immediata lettura sul display tenuta, con allarme acustico, permettendo, quindi, di rilevare eventuali infrazioni direttamente al passaggio del veicolo senza bisogno di attendere il successivo sviluppo del rullino fotografico.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
L’iter logico-argomentativo attraverso il quale il giudice a quo sarebbe pervenuto alla decisione sarebbe incompleto, incoerente ed illogico, avendo fatto discendere la funzionalità dell’apparecchio impiegato dalla dichiarazione degli agenti di averne preventivamente verificato delle istanze istruttorie volte a verificarne la correttezza della taratura, l’omologazione del dispositivo elettronico e/o la funzionalità del medesimo.
Il giudice a quo avrebbe omesso di dare rilievo alla circostanza decisiva, al fine dell’accertamento della possibilità di contestazione immediata dell’infrazione, che esistevano sull’autostrada piazzole alle distanze di circa 300, 900 e 2.000 metri dal luogo dell’avvenuta infrazione, che avrebbero consentito immediatamente la sosta in sicurezza del veicolo (che marciava ad una velocità modesta di poco superiore ai 100 Km/h.).
Entrambi i motivi, che per ragioni di connessi0ne possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Lamenta il ricorrente che non sia stato disposta l’audizione dell’agente accertatore, ma non indica su quali specifiche circostanze aveva chiesto che questo fosse sentito, omissione che non consente a questa Corte di poter valutare la decisività di detta richiesta istruttoria.
Lamenta altresì il ricorrente che non sia stata disposta, nonostante ne avesse fatto espressa richiesta, l’esibizione del libretto relativo al rilevatore utilizzato nella specie, contenente la annotazione degli interventi di manutenzione eseguiti ed i dati dell’omologa, al fine di verificarne il regolare funzionamento, spettando alla pubblica amministrazione provare che l’apparecchio utilizzato era regolarmente funzionante.
Il collegio osserva che la censura non può essere condivisa atteso che, secondo l’orientamento giurisprudenza di questa Corte, l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate all’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (cfr, in tal senso Cass. 8469 del 1998; Cass. n. 12324 del 1999).
Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato e tanto meno provato l’esistenza di una qualche circostanza di fatto, che potesse far sospettare un qualche difetto dell’apparecchio rilevatore, che, come affermato nel processo verbale di contestazione, era stato debitamente omologato e del quale gli agenti operatori avevano preventivamente verificato la perfetta funzionalità (cfr. pp. 2 e 4 della sentenza impugnata).
Sostiene ancora il ricorrente, con un ulteriore profilo di censura, che lo strumento usato il 104/C-2, consentirebbe la immediata lettura sul display della velocità tenuta, permettendo, quindi, di rilevare eventuali infrazioni direttamente al passaggio del veicolo e che, pertanto, il giudice a quo erroneamente avrebbe ritenuto che, nel caso di specie, potesse essere omessa legittimamente la contestazione immediata dell’infrazione.
Il giudice a quo ha ritenuto che gli agenti accertatori non fossero tenuti alla contestazione immediata dell’infrazione, ricorrendo una delle ipotesi di impossibilità di contestazione immediata previste dall’art. 384 lett. e) del Regolamento del c.s., consentendo l’apparecchio Autovelox utilizzato, modello 104/C-2, la determinazione e l’accertamento dell’illecito solo dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, è già a distanza dal posto di rilevamento.
Il collegio osserva che il fatto che la velocità venga rilevata al passaggio del veicolo che il display consenta la immediata letture della stessa comporta che il veicolo possa essere fermato soltanto dopo essere transitato dinanzi all’apparecchio rilevatore e, quindi, quando è già ad una certa distanza dal luogo del rilevamento.
Giustamente, pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che la fattispecie in esame integri una delle ipotesi di impossibilità di contestazione immediata, previste dall’art. 384, lett. e) del regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, dovendosi ritenere immediata dovuta soltanto nella ipotesi in cui l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivano situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale (cfr. in tal senso Cass. n. 3017 del 2004).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, senza alcuna statuizione sulle spese, non avendo controparte in questa sede spiegato difese. (Omissis).

 [RIV-0306P274]


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Venerdì, 07 Aprile 2006
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