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Giurisrudenza di merito - Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Telelaser – Mod. Ultralyte – Legittimità della misurazione e del relativo verbale di accertamento – Sussistenza – Individuazione del centro abitato rispetto al punto di accertamento della violazione – Verbale – Omessa indicazione dell’autorità deputata a ricevere il ricorso –Presentazione del ricorso - Violazione del diritto alla difesa – Insussistenza.

(Giudice di Pace di Gemona del Friuli, sentenza n. 62 del 28 marzo 2006)



 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI 

 

Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà 

 

nella pubblica udienza del 28 marzo 2006 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente 

SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981) 

 

nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 251/S/05, bollettario n. 21,bolletta n. 02, emesso il 24.10.2005 dalla Polizia Municipale del Comune di Buja (UD),

 

avente ad oggetto: violazione dell’art. 142, commi 1 e 8, del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.). 

promossa 

 

con domanda in data 22.12.2005 

 

da 

omissis 

 

OPPONENTE 
 

contro 

 

POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BUJA

 

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: annullarsi il verbale opposto. 

 

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: respingersi il ricorso. 

 

FATTO E DIRITTO 

 

Il Signor (omissis) ha proposto opposizione avverso il suddetto verbale, con cui gli è stata contestata la violazione dell’art. 142, c. 8°, C.d.S. con le seguenti motivazioni: 

 

“Data 24.10.2005, ora 14.50, n. civico 70, strada via Tonzolano, Comune Buja, verbalizzanti Ag. Sc. V D. e Ag. T. D., trasgressore (omissis), ha violato le norme di cui all’art. 142/8° comma del Codice della Strada perchè circolava alla guida del suindicato veicolo percorrendo la strada sopraindicata, con direzione di marcia da Buja a Majano, alla velocità di 79 km/h., che, concessa la tolleranza del 5% con un minimo di 5 Km/h, pari a 74 Km/h, eccedeva di 24 Km/h il limite di velocità stabilito dall’ente proprietario della strada, di 50 Km/h.  Velocità rilevata tramite apparecchiatura “TELELASER ULTRALYTE” matricola N. UL007785 omologata dal Ministero dei LL.PP. con D.M. 1824/2000, in dotazione al servizio P.M., la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell’uso.  Si dà atto che la violazione è stata commessa alla distanza di mt. 141,6 dal posto di accertamento suindicato, secondo la direzione di marcia.  Il veicolo era isolato.  Il trasgressore viene informato sulle modalità di accertamento con visione sullo strumento della velocità e della distanza di rilevamento e consegnata copia dello scontrino cartaceo fornito dallo strumento.  L’infrazione di cui sopra comporta la decurtazione di due punti sulla patente di guida”. 

 

Dichiarazioni del trasgressore: “sono in disappunto”.

 

Pagamento in misura ridotta di €. 143,00.  Sanzioni accessorie: no. 

 

MOTIVI DEL RICORSO 

 

1) Il n. 70 della via Tonzolano (località della presunta violazione) è vicino al confine del Comune di Buja, a circa 450 metri verso Majano, al Km. 6+400.
2) La via Tonzolano è contrassegnata come strada provinciale n. 46 e si trova oltre l’incrocio esterno,verso Majano,con la strada provinciale n. 49 Udine-Osoppo.
3) Pertanto via Tonzolano si può definire “strada extraurbana locale”, per la quale l’art. 142, comma 1 fissa il limite di velocità di 90 Km/h, mentre è stata accertata una velocità di 79 Km/h.

4) Nel verbale non è specificato quale sia il Prefetto o il Giudice di Pace competente per territorio per il ricorso amministrativo e/o giurisdizionale (art. 383/2 reg. C.d.S.) e tale incompletezza viola il diritto di difesa. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 

Il Giudicante, con decreto del 27.12.2005, ha fissato l’udienza di comparizione del 28.03.2006, senza concedere la sospensione del provvedimento impugnato, per mancanza dei gravi motivi previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 L. 689/1981.  La P.M. si è costituita, con delega, in data 17.03.2006, mediante il deposito degli atti e delle controdeduzioni in cui precisa che il punto di rilevazione era situato nel centro abitato di Buja fiancheggiato da edifici e per l’esattezza in via Tonzolano, a mt. 140 dall’incrocio con via Liberazione e via Argentarie, alla progressiva chilometrica 6+320.  Precisa inoltre che il confine con il territorio del Comune di Majano si trova al Km. 8+037, a mt. 1858 dal punto delle rilevazione, mentre il segnale indicante la fine del centro abitato di Buja e quello indicante la fine del limite di velocità si trovano al Km. 6+948 e cioè a mt. 628 dal punto di posizionamento dello strumento.  La SP 46 “Juliense”, nel tratto compreso fra l’intersezione con la SP 49 “Osovana” ed il confine con il Comune di Majano, prende il nome di Via Tonzolano. Soltanto dal Km. 6+948 in poi, in direzione Majano, la strada si classifica come “strada extraurbana di scorrimento”.  Osserva infine che, per quanto riguarda l’eventuale inosservanza dell’art. 3 L. 241/1990 causa l’istituto della remissione in termini per errore scusabile (Cass. Civ., SS. UU., n° 362/2000).  Allega la delibera comunale n. 457/93, avente ad oggetto la delimitazione del centro abitato del Comune di Buja e la relativa planimetria, con rilievo metrico. 

 

All’udienza di comparizione l‘opponente deposita la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.T.T., dd. 17.01.2006, con la quale gli è stata comunicata l’avvenuta detrazione di due punti, a seguito dell’infrazione per cui è causa.  Conclude quindi come in atti. 

 

Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91) 

 

L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va rigettata. 

 

In fatto, osserva il Giudicante che il centro abitato del Comune di Buja, come qualsiasi altro centro abitato, è delimitato dal segnale di inizio (fig. II 273 art. - 131 Reg. C.d.S.) e dal segnale di fine (fig. II 274 – art. 131 Reg. C.d.S.).  Nella fattispecie, il segnale di fine centro abitato, per chi percorre la S.P. 46 in direzione di Majano, è posto al Km. 6+948. 

 

Il tratto della S.P. 46 fra l’intersezione con la S.P. 49, in Comune di Buja ed il confine con il territorio del Comune di Majano, prende la denominazione di via Tonzolano. La parte di via Tonzolano che va dall’incrocio con la S.P. 49 fino al segnale di fine (fig. II 274 – art. 131 Reg. C.d.S.) rientra pertanto nel “centro abitato“ di Buja. 

 

Nella fattispecie l’attuale opponente viaggiava con il proprio autoveicolo in via Tonzolano, in direzione di Majano ed è stato oggetto di un accertamento della velocità a mezzo TELELASER ULTRALYTE, posizionato al Km. 6+320.  Gli Agenti accertatori hanno attestato che lo strumento ha rilevato la velocità di Km/h 79 alla distanza di mt. 141,6 dal Km. 6+320, in direzione di Buja, vale a dire che il veicolo, al momento della rilevazione, si trovava al Km. 6+188, all’altezza del civico n. 70, nel centro abitato di Buja. 

 

In diritto, osserva che, ai sensi del 1° comma dell’art. 142 C.d.S. “Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali”. Quindi, in assenza di qualsiasi segnaletica sui limiti di velocità, vale per tutto il centro abitato il limite generale di 50 Km/h, limite che nella fattispecie risulta abbondantemente superato. 

 

Per quanto riguarda la pretesa violazione del diritto della difesa costituzionalmente garantito, per violazione dell’art. 383, 2° comma, Reg. Es. C.d.S., il Giudicante osserva che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte l’omissione dei dati richiesti dal citato articolo in via speciale e dall’art. 3 della L. 241/1990 in via generale, rende rilevante sul piano processuale l’eventuale scusabilità dell’errore in cui sia incorso il ricorrente.  Pertanto, nel caso in cui il ricorrente abbia presentato il ricorso ad autorità incompetente ovvero oltre il termine previsto, esistono gli appositi rimedi processuali, quali la trasmissione d’ufficio all’autorità competente e la rimessione in termini.  Nella fattispecie l’opponente, malgrado la mancata indicazione delle autorità competenti per territorio, ha presentato un’opposizione in termine, all’autorità competente per territorio, esercitando in pieno il suo diritto di difesa. 

 

Per quanto riguarda l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria, visto l’art. 11 L. 689/1981, il Giudicante ritiene di doverla determinare nella misura minima edittale. 

 

Per quanto riguarda la detrazione del punteggio sulla patente il Giudicante osserva che, ai sensi del 2° comma dell’art. 126 bis c.d.S. la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve essere effettuata “entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata”, vale a dire entro trenta giorni dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato.  La comunicazione effettuata prima di tale termine è pertanto illegittima e va annullata. 

 

P.Q.M. 

 

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede: 

 

 Respinge l’opposizione e per l’effetto convalida il verbale di contestazione n. 251/S/05, bollettario n. 21,bolletta n. 02, emesso il 24.10.2005 dalla Polizia Municipale del Comune di Buja (UD). 

Determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €. 143,00. 

Annulla la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.T.T., dd. 17.01.2006, con la quale è stato sottratto il punteggio di due punti sulla patente n. A/B n. PN076722N.
Spese compensate. 

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 28 marzo 2006. 

 

 

 

                                                                                                                                       IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
                                                                                                                                                   Avv. Vincenzo Zappalà 

 

Depositata in Cancelleria il
28 marzo 2006
 

 

 

 

 

Sabato, 01 Aprile 2006
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