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Corte di Cassazione 21/02/2006

Giurisprudenza di legittimità - Quando la contestazione della violazione non è possibile, a norma dell’art. 201 CDS, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa.

(Cass. Civ., 11 gennaio 2006 n.281)
Giurisprudenza di legittimità
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE
11 gennaio 2006, n. 281
  
Quando la contestazione della violazione non è possibile, a norma dell’art. 201 CDS, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa (Cass. 22 giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103; 29 marzo 2001, n. 4571). Tuttavia nessun sindacato è consentito in proposito nelle ipotesi che l’art. 384 del regolamento di esecuzione del CDS indica, senza margine di apprezzamento, come ipotesi tipiche di impossibilità di contestazione immediata, tra le quali rientra quella in cui l’accertamento sia avvenuto per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari.
   
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
  
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Presidente:
Antonio SAGGIO
Consiglieri:
Mario ADAMO, Francesco FELICETTI, Luigi MACIOCE, Vittorio RAGONESI
ha pronunciato la seguente
  
Sentenza
  
Svolgimento del processo
        V. D., con ricorso depositato l’11 dicembre 2001, propose opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Cles avverso un verbale di contestazione di una violazione del codice della strada dei vigili urbani del Comune di Taio, notificatole in data 24 gennaio 2001, violazione (superamento dei limiti di velocità) accertata mezzo di apparecchiatura autovelox. L’opponente deduceva, a sostegno del ricorso, tra l’altro, che illegittimamente la infrazione non le era stata immediatamente contestata. Instaurato il contraddittorio con il Comune di Taio il Giudice di pace, con sentenza depositata il giorno 16 luglio 2002, rigettava l’opposizione, ritenendo adeguatamente motivata ma mancata contestazione immediata.
        Avverso tale sentenza V. D. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Comune di Taio il 28 novembre 2002. La parte intimata non ha presentato difese.
        Il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.
  
Motivi della decisione
        Con il ricorso si deducono vizi motivazionali in ordine alla ritenuta legittimità, nella fattispecie, della mancata contestazione immediata dell’infrazione al codice della strada accertata a mezzo di apparecchiatura autovelox.
        Il ricorso è manifestamente infondato.
        Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio secondo il quale, a norma dell’art. 200 del codice della strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione (da ultimo Cass. 20 settembre 2002, n. 13774; 28 giugno 2002, n. 9502; 28 giugno 2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494).
        Quando detta contestazione non sia possibile, a norma dell’art. 201 del codice della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa (Cass. 22 giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103, 29 marzo 2001, n. 4571).
        Tuttavia nessun sindacato è consentito in proposito nelle ipotesi che l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada indica, senza margine di apprezzamento, come ipotesi tipiche di impossibilità di contestazione immediata, tra le quali rientra quella in cui l’accertamento sia avvenuto per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile a nei modi regolamentari.
        Il Giudice di pace, nel caso di specie, ha rigettato l’opposizione motivando adeguatamente al riguardo, ritenendo adeguatamente motivata la mancata contestazione immediata, sia in relazione alla velocità del veicolo, sia all’esistenza di un unico vigile addetto al servizio, sia al mancato arresto del veicolo nonostante l’uso del fischietto da parte dell’agente accertatore, tenuto anche conto della pericolosità della strada e del succedersi delle violazioni da parte di altri automobilisti.
        Ne deriva la manifesta infondatezza del ricorso, che pertanto deve essere rigettato. Nulla va statuito sulle spese non avendo il Comune intimato depositato difese.
  
Per questi motivi
LA CORTE DI CASSAZIONE
        Rigetta il ricorso.
        Così deciso in Roma il 30 novembre 2005, nella camera di consiglio della prima sezione civile
  
Il presidente: SAGGIO
Il consigliere estensore: FELICETTI
  
        Depositata in cancelleria il 11 gennaio 2006.
 
Il cancelliere: PERRONE

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Martedì, 21 Febbraio 2006
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