A cura di Alessandro Zampedri*
ASAPS INFORMA
Nel caso di rottura del tachigrafo analogico (non riparabile) o di un tachigrafo digitale, la componente guasta va sostituita con la versione più recente del tachigrafo digitale a norma dell'art. 2 paragrafo 1 lett. b) del Regolamento (CE) n. 2135/1998 e Linea Guida della D.G. Move del 16/03/2018 - GIURISPRUDENZA - Sentenza n. 08/2024 del Giudice di Pace di Trento e sentenza n. 15/2024 del Giudice di Pace di Cremona.
NOTA IMPORTANTE: Recentemente il Giudice di Pace di Trento con sentenza n. 08/2024 (allegata) e pochi giorni dopo il Giudice di Pace di Cremona con sentenza n. 15/2024 (allegata) hanno chiarito finalmente come l'art. 2 paragrafo 1 lett. b) del Regolamento (CE) n. 2135/1998, vada interpretato nel senso che nel caso in cui sia sorta la necessità di sostituire il tachigrafo analogico o il tachigrafo digitale ovvero anche uno dei suoi componenti, è necessario sostituirlo con la versione più recente del tachigrafo digitale (all. 1B del Regolamento CE n. 3821/1985). Tale obbligo è stato confermato anche dalle linee guide della Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione Europea del 16 marzo 2018, richiamate in entrambe le sentenze...
>Il testo integrale
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