Circolazione Stradale - Artt. 50, 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Conduzione di velocipede - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie...
Circolazione Stradale - Artt. 50, 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Conduzione di velocipede - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, quale la sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione.
(Cass. Pen. Sezione quarta, sentenza n. 34352 del 4 agosto 2023)
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