Nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo PEC dell’impugnazione non possa completarsi a causa della "casella piena" del destinatario, il notificante ha l’onere di procedere alla notifica presso il domicilio fisico allorché sia presente la «specifica elezione di domicilio fisico eventualmente in associazione al domicilio digitale».
In caso contrario, non si può ritenere che la notifica si sia perfezionata con il primo invio telematico, nonostante la casella piena rappresenti un comportamento obiettivamente negligente del destinatario