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TAR Regionali , Articoli 09/02/2021

MONOPATTINI: IL TAR ANNULLA L'ORDINANZA DEL COMUNE DI FIRENZE SULL'OBBLIGO DEL CASCO
a cura Ufficio Studi ASAPS

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha annullato l'ordinanza sindacale del comune di Firenze che obbligava gli utenti dei monopattini ad indossare il casco. Come noto, tale obbligo è previsto da una legge dello Stato solo per i minorenni tra i 14 e i 18 anni. E le ditte di noleggio in sharing non avevano ben accolto l'ordinanza del Primo Cittadino presentando immediato ricorso davanti ai giudici amministrativi.

I giudici nella loro decisione hanno evidenziato che "l’ordinanza impugnata è suscettibile di incidere sulle scelte dell’utenza in ordine alla facoltà di avvalersi del monopattino rispetto ad altri mezzi di trasporto urbano che non richiedono la disponibilità di un casco. I generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell’atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all’interno della sua motivazione.

Ciò chiarito secondo la costante giurisprudenza i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all'assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente."
Inoltre il TAR indica come "soltanto i provvedimenti concernenti l’istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta (o in caso di urgenza al Sindaco) in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale (Cons. di St., V, 13.11.2015, n. 5191).

Si tratta peraltro di valutazione riservata al legislatore che non può essere effettuata caso per caso dal giudice attesa la specificità della fattispecie contemplata dal comma 9 dell’art. 7 e considerato anche il fatto che molte delle situazioni rimesse alla potestà sindacale (ed ora dirigenziale) dal comma 1 della medesima norma potrebbero astrattamente essere considerate di elevato impatto anche in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti (ad es. la limitazione alla circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale).
Da oggi perciò a Firenze si torna ad utilizzare il monopattino senza il casco tranne il caso dell'utenza maggiore di 14 anni e minore dei 18 anni. Ora il comune di Firenze dovrà decidere se ricorrere al Consiglio di Stato.
 
>In allegato la sentenza del TAR Toscana


Una sentenza abbastanza prevedibile. Ora il comune di Firenze dovrà decidere se ricorrere al Consiglio di Stato. (ASAPS)

Martedì, 09 Febbraio 2021
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