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Corte di Cassazione 05/03/2018

Il verbale di contestazione deve contenere tutti gli elementi necessari per poter esercitare il diritto di difesa e la facoltà di pagamento...

(Cass. Civ., sez. VI, 25/1/2018, n. 1930)

Il verbale di contestazione deve contenere tutti gli elementi necessari per poter esercitare il diritto di difesa e la facoltà di pagamento.
Errori materiali invece costituiti dall'errata indicazione della strada, articolo o altri elementi, quando è avvenuta la contestazione diretta, non fanno venir meno la  validità del verbale in quanto il trasgressore, con la contestazione immediata, ha la possibilità di conoscere compiutamente quanto contestatogli ed esercitare, eventualmente, il proprio diritto di difesa

 

Ordinanza

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

Ritenuto che A. A. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di La Spezia, depositata in data 11 marzo 2014, che ha rigettato l'appello proposto dal medesimo A. A. avverso la sentenza del Giudice di pace di La Spezia n. 112 del 2013, e nei confronti del Comune di Levanto;
che il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione al verbale di contestazione della violazione dell'art. 157 cod. strada (sosta del veicolo senza attivazione del dispositivo di controllo), e il Tribunale ha confermato la validità del verbale di contestazione;
che il Comune di Levanto non ha svolto difese in questa sede;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;
che il ricorrente ha depositato memoria;
che con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 200 cod. strada e 383 d.P.R. n. 495 del 1992, e si contesta la nullità del verbale per inesatta indicazione della norma violata;
che con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 200 cod. strada e 383 d.P.R. n. 495 del 1992, e si contesta la nullità del verbale per mancata e inesatta indicazione dei rimedi attivabili, avuto riguardo all'autorità competente per materia e territorio ai fini della presentazione del ricorso;
che con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'articolo 385 d.P.R. n. 495 del 1992 e si contesta la nullità del verbale per mancata autenticazione del medesimo nonché per omessa indicazione della qualifica del soggetto accertatore;
che il ricorso è manifestamente infondato;
che il Tribunale ha rilevato, sulle medesime censure qui riproposte, che l'indicazione nel verbale di contestazione dell'articolo 157 senza specificazione del testo normativo di appartenenza (d.lgs. n. 285 del 1992) non era lesiva del diritto di difesa dell'opponente, in quanto si desumeva agevolmente dalla intitolazione del verbale stesso, recante "violazione delle norme del codice della strada", e dalla descrizione del fatto (sussumibile nella fattispecie prevista dal comma 6 dell'art. 157);
che non comportava nullità del verbale di contestazione la mancata indicazione dell'autorità territorialmente competente per la proposizione del ricorso, costituendo mera irregolarità che avrebbe potuto essere fatta valere per superare eventuali preclusioni processuali, nella specie non denunciate (ex plurimis, Cass. 21/01/2013, n. 1372; Cass. 31/05/2006, n. 12895);
che, trattandosi di verbale redatto con sistema meccanizzato, ai fini della validità era irrilevante la mancanza della certificazione di autentica del capo dell'ufficio (ex plurimis, Cass. 06/12/2016, n. 24999);
che era altresì irrilevante la mancata indicazione della qualificazione del soggetto che aveva accertato l'infrazione, essendo indicate le generalità del predetto;
che la decisione del Tribunale, insindacabile quanto all'accertamento in fatto, si colloca nel solco dei principi ripetutamente affermati da questa Corte regolatrice nella materia in esame (ex plurimis, Cass. 15/01/2010, n. 532), secondo cui il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, nella specie presenti;
che anche la questione prospettata con il terzo motivo di ricorso è stata risolta dal Tribunale conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in caso di verbale di contestazione redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, il verbale è notificato al trasgressore con il modulo prestampato che, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso (ex plurimis, Cass. 18/09/2006, n. 20117);
che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell'intimato Comune di Levanto;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II sezione civile, il 26 ottobre 2017.
 
Il Presidente: D'ASCOLA
Il Consigliere estensore: PICARONI
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018.

Lunedì, 05 Marzo 2018
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