Veicoli - Tassa di circolazione - Tasse automobilistiche - Esenzione - Persone disabili - Veicoli alimentati a benzina o diesel - Necessità - Esclusione - Limiti di cilindrata previsti per l’aliquota IVA agevolata dal D.P.R. n. 633/1972 - Sufficienza - Fattispecie relativa ad autovettura di persona affetta da sordomutismo, di cilindrata di 1984 c.c., alimentata a metano misto benzina
L’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli di persone disabili deve essere applicata min base ai limiti di cilindrata previsti per l’aliquota IVA agevolata (v. Tab. A, Parte II, punto 31 allegata al D.P.R. n. 633/1972), indipendentemente dal tipo di alimentazione.
Pertanto, tale esenzione opera anche per i veicoli a metano, anche se la normativa relativa non preveda tale alimentazione, ma solo quella a benzina e diesel, in quanto il motore a benzina può essere predisposto anche per l’alimentazione a metano. (Nella fattispecie l’Agenzia delle Entrate aveva respinto la richiesta di esenzione dalle tasse automobilistiche da parte di persona affetta da sordomutismo in relazione ad autovettura di cilindrata di 1984 c.c. alimentata a metano misto benzina).