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Guida in stato di ebbrezza - Accertamento – Modalità - Alcoltest - Scontrino - Dicitura “Volume insufficiente” - Indicazione del tasso alcolemico - Assenza di segnale di errore - Configurabilità del reato - Sussistenza

(Cass. Pen., sez. IV, 15 luglio 2016, n. 40709)

È configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio è evincibile dall’esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell’allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l’apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell’ipotesi in cui compaia un “messaggio di servizio” teso ad evidenziare che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria). (Cass. Pen., sez. IV, 15 luglio 2016, n. 40709) [Riv.-1701P038] (Art. 186 cs.)

Venerdì, 15 Luglio 2016
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