Patente - Revoca e sospensione - Revoca – Violazione dell’art. 186 c.d.s. - Art. 219 comma 3 ter c.d.s. - Interpretazione. - Conseguimento di una nuova patente - Decorrenza di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato
L’art. 219, comma 3 ter, c.d.s. va interpretato nel senso che quando la revoca della patente di guida sia disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 c.d.s., la nuova patente può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato, ossia la relativa responsabilità penale. (Consiglio di Stato, sez. III, 6 giugno 2016, n. 2416) [Riv-1612P971] (Artt. 186, 219 cs.)