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Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Esecuzione esattoriale - Crediti da mancato pagamento di sanzioni per violazioni del Codice della strada - Omessa notifica del verbale di contestazione della violazione - Opposizione proposta ai sensi del D.L.vo n. 150/2011 - Necessità - Mancata osservanza del termine prescritto dall’art. 7 del medesimo D.L.vo - Conseguenze.

(Cass. Civ., sez. III, 16 giugno 2016, n. 12412)

In materia di violazioni del codice della strada, l’opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.L.vo n. 150 del 2011), con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 7, comma 3, del medesimo D.L.vo, perché l’impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicché, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
(Cass. Civ., sez. III, 16 giugno 2016, n. 12412) [Riv-1611P860] (Art. 204-bis cs.)

Giovedì, 16 Giugno 2016
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