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Accertamento – Possibilità di prescindere dall’esame tecnico di campioni biologici – Condizioni

(Cass. Pen., sez. II, 18 aprile 2016, n. 15936)

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze tecniche specialistiche per l’individuazione e la quantificazione della sostanza; è tuttavia possibile prescindere da tali accertamenti in presenza di specifiche ammissioni da parte dell’imputato circa l’assunzione di sostanze psicotrope al momento della guida. (Cass. Pen., sez. II, 18 aprile 2016, n. 15936) [Riv-1610P816] (Art. 187 cs.)

Lunedì, 18 Aprile 2016
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