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Responsabilità civile - Animali - Urto tra veicolo e animale - Concorso tra responsabilità del proprietario o utilizzatore dell’animale e presunzione di colpa a carico del conducente - Configurabilità- Conseguenze - Conducente danneggiato - Mancato superamento della presunzione di responsabilità per entrambi i soggetti - Proporzionale riduzione del risarcimento ai sensi degli artt. 2052 e 2054 c.c.

(Cass. Civ., sez. III, 7 marzo 2016, n. 4373)

In tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore di quest’ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell’animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell’art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. (Cass. Civ., sez. III, 7 marzo 2016, n. 4373) [Riv-1609P716] (Artt. 193 cs.).

Lunedì, 07 Marzo 2016
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