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Guida in stato di ebbrezza - Aggravante di aver causato un incidente - Configurabilità - Nozione di incidente

(Cass. Pen., sez. IV, 14 giugno 2016, n. 24696)

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della riconoscibilità dell’aggravante di cui all’art. 2 bis dell’art. 186 C.d.S. (e cioè l’avere il conducente in stato di ebbrezza provocato un incidente stradale), è sufficiente che si sia verificato l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, con conseguente turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni a persone o cose, nulla rilevando che questi, in ipotesi, non si siano verificati. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento del ricorso della pubblica accusa, ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza dell’aggravante in un caso in cui, stando a quanto dichiarato dallo stesso imputato, questi, a causa del suo stato di ebbrezza, aveva perso il controllo del veicolo andando quindi ad urtare alcune autovetture in sosta, peraltro poi non rintracciate). (Cass. Pen., sez. IV, 14 giugno 2016, n. 24696) [Riv-1609P678] (Art. 186 cs.).

Martedì, 14 Giugno 2016
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