Martedì 14 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore - Eccezioni derivanti dal contratto - Certificato assicurativo - Validità dello stesso - Rilascio dopo il sinistro con fraudolenta retrodatazione - Imputabilità all’intermediario dell’assicuratore - Effetti - Inopponibilità della falsità al terzo danneggiato - Sussistenza - Conseguenze nei rapporti tra assicuratore, assicurato ed intermediario

(Cass. Civ., sez. III, 11 aprile 2016, n. 6974)

Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo, il possesso di un certificato assicurativo, ad esso relativo, formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, costituisce circostanza non opponibile al terzo danneggiato quando la falsità provenga dall’agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto, potendo, tuttavia, l’assicuratore - una volta adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo - agire in rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e in via di regresso nei confronti dell’assicurato.  (Cass. Civ., sez. III, 11 aprile 2016, n. 6974) [Riv-160708P596] (Art. 193 cs).

Lunedì, 11 Aprile 2016
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK