Guida in stato di ebbrezza - Revoca della patente di guida - Previsione di cui all’art. 222 c.s. - Rapporto di specialità reciproca con l’art. 186, comma 2-bis, c.s. - Configurabilità - Sussistenza.
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’art. 186, comma 2-bis, e l’art. 222 cod. strada nella parte in cui prevedono entrambi la revoca della patente di guida per il conducente in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che abbia, rispettivamente, provocato mun incidente stradale o cagionato lesioni gravissime o un omicidio, si pongono in rapporto di specialità reciproca, con conseguente prevalenza della norma che, di volta in volta, debba qualificarsi speciale nella concreta fattispecie sottoposta all’esame del giudice.