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Obblighi del conducente in caso di incidente - Fuga dopo un investimento e omessa prestazione di assistenza stradale - Diversità delle due previsioni di reato - Concorso materiale - Sussistenza - Fondamento giuridico.

(Cass. Civ., sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 3783)

Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose.
 

Lunedì, 18 Aprile 2016
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