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Limiti alla circolazione - Nei centri abitati - Provvedimenti di limitazione del traffico - Finalità - Sicurezza della circolazione e pubblica incolumità - Autorità competente - Giunta comunale - Sussistenza.

(Tar Piemonte, sez. I, 20 giugno 2009, n. 1816)

Compete alla giunta e non al sindaco l’adozione di ordinanza in materia di limitazione del traffico veicolare se finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità. (Nella fattispecie si trattava di ordinanza limitativa del traffico nel centro abitato per i veicoli a massa, a pieno carico, superiore a 3,5 tonnellate e non deputati al trasporto di persone).

Sabato, 20 Giugno 2009
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