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Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Notificazione - A mezzo posta - Disciplina precedente l'entrata in vigore del D.L. n. 248/2007 - Assenza del destinatario - Consegna al custode dello stabile - Invio di raccomandata con ricevuta di ritorno - Necessità - Esclusione.

(Cass. Civ., Sez. II, 15 settembre 2008, n. 23589)

 In tema di sanzioni amministrative, nel caso di notifica a mezzo posta del verbale di accertamento dell'infrazione, ai sensi dell'art. 7 L. n. 890 del 1982 - nel regime applicabile ratione temporis, prima della modifica introdotta dall'art. 36, comma secondo quater, D.L. n. 248 del 2007, conv. in L. n. 31 del 2008 - ove la consegna del piego, per l'assenza del destinatario, sia avvenuta nelle mani del custode dello stabile di residenza di quest'ultimo, non è necessario l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale adempimento, infatti, è stato introdotto dal D.L. citato ed è imposto per le notifiche successive all'entrata in vigore di quest'ultimo.

 

 

 

 

 

 

Lunedì, 15 Settembre 2008
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