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Strade – Tutela e manutenzione – responsabilità dell’amministrazione – Pericolo occulto – Responsabilità penale a titolo di colpa – Configurabilità

(Cass. Pen., Sez. IV, 29 luglio 2004, n. 32970)

In caso di eventi dannosi che colpiscano gli utenti di una strada pubblica in conseguenza di situazioni di pericolo cui l’ente proprietario non abbia provveduto a porre rimedio, eliminandole o adeguatamente segnalandole, può darsi luogo a giudizio di penale responsabilità, a titolo di colpa, a carico dei soggetti cui sia stata addebitabile detta omissione solo a condizione che le riscontrate situazioni di pericolo siano qualificabili come “insidie” o “trabocchetti”, non fronteggiabili, quindi, dagli utenti della strada con l’impiego della normale prudenza e diligenza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, relativamente ad un caso in cui un bambino di sette anni, circolando a bordo di una bicicletta su di una via pubblica, era uscito, per cause sconosciute di strada ed era precipitato nell’adiacente, ripida scarpata, priva di segnalazione e separata dalla sede stradale solo da uno stretto ciglio erboso, riportando, per l’urto contro una sottostante recinzione metallica di aree lottizzate, lesioni mortali, ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di condanna, in sede di appello, per omicidio colposo di taluni soggetti ritenuti responsabili della situazione di asserito gravissimo pericolo costituita dal descritto stato dei luoghi, osservando che in detta sentenza non si era affrontato il problema – affrontato e risolto, invece, in senso negativo, dal giudice di primo grado che era giunto a pronuncia assolutoria – circa la qualificabilità o meno della suindicata situazione come “insidia” o “trabocchetto”.

 

 

 

 



 

Giovedì, 29 Luglio 2004
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