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Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Veicolo circolante con cronotachigrafo non funzionante - Responsabilità del proprietario del veicolo - Contenuto.

(Cass. Civ. Sez. I, 18 settembre 2006, n. 20110)

Il proprietario del veicolo è responsabile della messa in circolazione di veicoli sprovvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione (art. 8 della legge n. 132 del 1987), essendo tenuto al controllo dell'esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità al momento dell'immissione del mezzo sulla strada pubblica e non essendo esonerato dalla corrispondente sanzione per il solo fatto di avere fornito i fogli di misurazione al conducente e di avergli comunicato, anche ripetutamente, la necessità di inserire gli stessi nel cronotachigrafo per farlo funzionare.

 

Lunedì, 18 Settembre 2006
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