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Depenalizzazione – Ordinanza -ingiunzione - Opposizione - Documenti relativi alla infrazione e alla sua contestazione.

(Cass. Civ., Sez. I, 5 luglio 2006)

Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, fissato dall’art. 23, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per il deposito da parte dell’amministrazione dei documenti relativi all'infrazione e alla sua contestazione, non ha natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza, né fa venir meno la presunzione di veridicità dei fatti attestati dai verbalizzanti come avvenuti in loro presenza.

Mercoledì, 05 Luglio 2006
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