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Corte di Cassazione 31/05/2013

Guida in stato di ebbrezza: accertamento e valutazione risultanze etilometro

(Cass. Pen., sez. IV, 31 maggio 2013, n. 23698)

Correttamente il giudice ha dato rilievo ai risultati dell´etilometro e ha ignorato gli esiti degli esami ospedalieri che, anche se escludevano qualsiasi presenza di alcool nell´organismo del conducente, era stati tuttavia eseguiti diverse ore dopo i primi controlli.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 31 MAGGIO 2013, N. 23698

 

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Piacenza nei confronti di A. A., giudicato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, ai sensi dell´art. 186, co. 2 lett. b) C.d.S., commesso il 12.1.2008, e condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro 500,00 di ammenda, con la conversione della pena detentiva in euro 800,00 di ammenda e la sospensione della patente di guida per mesi sei.

Il Collegio distrettuale ha ritenuto che il cd. alcool test fornisca piena prova della responsabilità del reato di cui trattasi, pur non costituendo prova legale e quindi risultando possibile trarre la prova del reato da indici sintomatici; che nel caso di specie era risultato alla doppia prova un tasso alcoolemico di 1,44 g/l; che non erano state mosse obiezioni alla funzionalità dell´apparecchiatura utilizzata e che erano irrilevanti le analisi effettuate in epoca successiva dal prevenuto per la transitorietà dello stato di ebbrezza.

2. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione nell´interesse dell´imputato i difensori di fiducia avv. Domenico Morano e Roberto Novellino.

2.1. Con un primo motivo si deduce vizio motivazionale derivante dal fatto che la Corte ha desunto la responsabilità dell´imputato dal solo dato registrato dall´etilometro mentre ha ignorato gli esami ospedalieri che escludono qualsiasi presenza alcolica nel metabolismo del A. A., per lo stato transitorio dello stato di ebbrezza; considerazione ritenuta dall´esponente priva di pregio logico.

2.2. Con un secondo motivo, ricordato che la difesa aveva contestato la ritualità dell´accertamento e la mancanza di prova circa l´omologazione dell´apparecchio adoperato, la sottoposizione del medesimo ai controlli obbligatori e la sua adeguata taratura; rimarcato il contrasto tra le condizioni fisiche dell´imputato, l´accertamento clinico e l´esito dell´alcool test, si rinviene un vizio motivazionale nella affermazione della Corte di Appello per la quale incombe al privato cittadino l´onere di fornire la prova del non corretto funzionamento degli apparecchi, posto che quell´onere non può essere assolto se non evidenziando gli elementi in contrasto con la prova a carico.

2.3. Con memoria ex art. 121 c.p.p. pervenuta il 10.5.2013 si chiede la dichiarazione dell´estinzione del reato per sopraggiunta prescrizione.

 

Considerato in diritto

 

3. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.

3.1. Come indicato dal ricorrente medesimo, la Corte di Appello si è fatta carico della valutazione dell´esito degli esami clinici eseguiti sulla persona del A. A. diverse ore dopo l´accertamento condotto mediante alcool test; esami dai quali non emergeva la presenza di alcool nell´organismo dell´imputato. Il giudizio della Corte distrettuale è stato di non incidenza degli stessi perché le tracce dello stato di ebbrezza non sono più rinvenibili a distanza di tempo per la loro transitorietà. Si tratta di motivazione tutt´altro che manifestamente illogica, alla quale si contrappone la mera asserzione del vizio motivazionale. Nessun riferimento, invece, alle ragioni di fatto o di diritto che varrebbero a sostanziare una critica alla decisione impugnata. Neppure si fa cenno - sia pure in chiave critica - ai sintomi indicati nel verbale di accertamenti urgenti sulle persone delle ore 2,45, che menziona alito vinoso, linguaggio sconnesso ed equilibrio precario.

Sintomi che confortano le risultanze dell´accertamento strumentale.

3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l´art. 379, co. 6, 7 ed 8 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, senza prevedere alcun divieto la cui violazione determini l´inutilizzabilità delle prove acquisite (Sez. 4, n. 44833 del 21/9/2010, DI Mauro, non massimata; Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011, Neri, Rv. 250324).

Tanto sgombra il campo da qualsivoglia ipotesi di nullità o di inutilizzabilità dell´accertamento. Quanto al profilo della capacità dimostrativa del medesimo, a fronte dell´attestazione operata dai verbalizzanti del corretto funzionamento dell´apparecchiatura e della sua omologazione, non può essere sufficiente la mera allegazione della mancanza della documentazione attestante tale omologazione, i controlli periodici previsti dalla legge e le verifiche di funzionamento, perché (ed anche in questo senso può leggersi la giurisprudenza sopra richiamata) alcuna equazione probatoria potrebbe compiersi. Ecco, quindi, la necessità che le allegazioni critiche assumano un contenuto ben più perspicuo, prospettando la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l´utilizzo di una errata metodologia nell´esecuzione dell´aspirazione (Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, Salamone, Rv. 251117). Non è rinvenibile in ciò alcuna indebita inversione dell´onere della prova; piuttosto il riflesso della normale dialettica processuale, per la quale, alla parte che offre la prova a carico si contrappone la parte che offre la prova a discarico e/o mina in radice la valenza della prova di reità.

4. Risulta maturata la prescrizione del reato in un tempo successivo alla pronuncia della sentenza qui impugnata. L´inammissibilità del ricorso non consente l´insorgere di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell´art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 - dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266).

5. Segue, a norma dell´articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

 

Per questi motivi

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
 

 

da Corte di Cassazione

 

 

 

Venerdì, 31 Maggio 2013
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