Mercoledì 08 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Assicurazioni: l’obbligo di denuncia riguarda il sinistro, non le sue modalità

(Tribunale Rovigo, sez. Adria, 11 aprile 2013)

L’assicurato è tenuto a denunciare soltanto l’incidente e non anche le sue modalità o le altre descrizioni utili alla ricostruzione del sinistro e in caso di tardiva segnalazione vi è una possibile riduzione dell’indennità.

È questo il principio di diritto affermato dal Tribunale di Rovigo nella sentenza 11 aprile 2013.

Nel caso di specie, una signora conveniva in giudizio il titolare di un supermercato per essere caduta a terra a causa di una stecca di legno che sporgeva da un bancale monouso. Da ciò la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell’art. 2051 c.c. subiti a causa di una simile caduta.

Il convenuto si costituisce e, ammettendo l’imputabilità del sinistro, chiede di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice al fine di esserne garantito.

La “Uniqa Protezione s.p.a.” si costituisce tardivamente e, rilevando un errore nella denominazione del soggetto evocato in giudizio quale “Uniqa Assicurazioni s.p.a.”, in luogo di “Uniqa Protezione s.p.a.”; eccepisce l’inoperatività della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., per non aver il convenuto denunciato le modalità del sinistro.

La domanda dell’attrice viene accolta dal giudice di primo grado che condanna il titolare del supermercato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte attorea.

Innanzitutto, per quanto riguarda l’errore di denominazione, il giudice di prime cure osserva come il soggetto sia stato individuato correttamente, senza alcuna incertezza, essendosi proceduto alla notificazione nella sede legale della “Uniqa Protezione s.p.a.”.

In secondo luogo, in ordine alla contestazione riguardante la mancata segnalazione delle modalità dell’incidente, il Tribunale di Rovigo rileva come l’eccezione sia stata tardivamente proposta. “ (…) il fatto estintivo del diritto sorto in forza del contratto (nel caso di specie, la perdita del diritto all’indennità) - afferma il giudice di primo grado - non rappresenta un presupposto dell’azione , ma è riconducibile nell’alveo delle eccezioni in senso stretto che la terza chiamata avrebbe dovuto sollevare in comparsa di costituzione e risposta, depositata almeno venti giorni prima dell’udienza”.

In ogni caso, i giudici di primo grado osservano come la disposizione contenuta nell’art. 1915 c.c. richieda la sola denuncia del sinistro e non anche le sue modalità. “ (…) conformemente a quanto asserito dalla dottrina che si è occupata del problema, trattandosi di norma delimitativa dell’operatività del contratto e, quindi, eccezionale, - afferma espressamente il Tribunale - deve operarsi una lettura restrittiva: l’assenza di espresso obbligo per l’assicurato di indicare nella denuncia del sinistro le modalità o ulteriori descrizioni utili alla ricostruzione del fatto, significa che non esiste un obbligo normativo”.

L’altra importante precisazione effettuata dai giudici di prime cure riguarda le conseguenze della denuncia tardiva dell’incidente, chiarendosi come in tal caso l’indennità non venga meno ma possa essere ridotta.

“Per altro, deve sottolinearsi come la parte assicurata non decada dalla garanzia nel caso di tardiva segnalazione; la sanzione è, infatti, legata - ai sensi dell’art. 1915 c.c. - alla sola fattispecie omissiva dolosa, mentre nell’ipotesi colposa vi è solo una possibile riduzione dell’indennità”.

(Altalex, 29 maggio 2013. Nota di Elisa Cinini)

 

Tribunale di Rovigo

Sezione distaccata di Adria

Sentenza 11 aprile 2013

Motivi della decisione

 

***, invocando la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., ha convenuto

in giudizio ***, titolare del Supermercato Crai, al fine di ottenere il risarcimento de danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro occorso il 7 settembre 2007, allorché era inciampata contro una stecca di legno che sporgeva da un bancale monouso, cadendo a terra.

Il convenuto si è costituendo aderendo alla domanda attorea, ammettendo l’imputabilità del sinistro, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per esserne garantito.

La “Uniqa Protezione s.p.a.” - precedentemente denominata, alla data di stipulazione del negozio, “Carnica Assicurazioni s.p.a.” - si è costituita tardivamente, valorizzando un errore nella denominazione del soggetto evocato in giudizio quale “Uniqa Assicurazioni s.p.a., in luogo di “Uniqa Protezione s.p.a.”; ha eccepito la inoperatività della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c., per non aver il convenuto denunciato il sinistro nel termine di tre giorni; ha contestato la dinamica del sinistro prospettata dall’attrice, nonché invocato una responsabilità concorrente della stessa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., contestando altresì il quantum della pretesa attorea.

In riferimento alla prima doglianza - la quale non si è tradotta in una eccezione nelle conclusioni formulate dalla terza chiamata (“darsi atto che *** ha effettuato chiamata di terzo nei confronti di “Uniqa Assicurazioni s.p.a.” società denominata diversamente da “Uniqa Protezione s.p.a.” con la quale *** ha in essere polizza di assicurazione”) - si evidenzia come il soggetto sia stato individuato in base al contratto di assicurazione (polizza n. 202777 del 5 febbraio 2007), alla al soggetto contraente (“Carnica Assicurazioni s.p.a.”), procedendosi alla notificazione nella sede legale della “Uniqa Protezione s.p.a.”.

Il soggetto è stato, dunque, individuato correttamente, senza alcuna incertezza, sebbene vi sia stato un errore materiale nella individuazione della denominazione sociale (sul punto si richiama Cass., 5 novembre 1981, n. 5814: “Nella citazione in giudizio di una persona giuridica, tanto l'inesatta ed incompleta indicazione della denominazione dell'ente, quanto l'errata o l'omessa indicazione del legale rappresentante di essa incide sulla validità dell'atto soltanto ove si traduca in assoluta incertezza nell'individuazione dell'ente convenuto”).

La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, formulando le proprie difese, sicché alcuna ipotesi, se non di mera irregolarità dell’atto, è profilabile, affatto incidente sulla determinazione della legittimazione passiva (si noti come nella memoria autorizzata di cui all’art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. la denominazione sia stata corretta da parte del convenuto).

In riferimento alla seconda contestazione, inerente la mancata segnalazione alla compagnia del sinistro ad opera dell’assicurato - poi corretta in mancata indicazione delle modalità del sinistro - con conseguente invocata inoperatività della polizza, ai sensi dell’art. 1913 c.c., deve osservarsi come l’eccezione sia stata tardivamente proposta.

L’art. 1915 c.c., infatti, prevede che la dolosa mancata segnalazione del sinistro comporta la perdita del diritto all’indennità; ciò significa che perfezionata la fattispecie, gli effetti del contratto – limitatamente al diritto all’indennizzo correlato a quello specifico sinistro - vengono meno in virtù di un effetto estintivo successivo, connesso ad una condotta imputabile al contraente.

Per tale ragione il fatto estintivo del diritto sorto in forza del contratto, non rappresenta un presupposto dell’azione, ma è riconducibile nell’alveo delle eccezioni in senso stretto che la terza chiamata avrebbe dovuto sollevare in comparsa di costituzione e risposta, depositata almeno venti giorni prima dell’udienza.

In ogni caso, anche non aderendo alla tesi esposta, si evidenzia, da un lato, come la denuncia sia avvenuta tempestivamente nei tre giorni successivi al sinistro (doc. 7 del fascicolo del convenuto), e, dall’altro, come la norma richieda solo la segnalazione dell’incidente, non anche le ulteriori circostanze e modalità utili all’assicuratore per effettuare i propri accertamenti.

Sotto quest’ultimo profilo, conformemente a quanto asserito dalla dottrina che si è occupata del problema, trattandosi di norma delimitativa dell’operatività del contratto e, quindi, eccezionale, deve operarsi una lettura restrittiva: l’assenza di espresso obbligo per l’assicurato di indicare nella denuncia del sinistro le modalità o ulteriori descrizioni utili alla ricostruzione del fatto, significa che non esiste un obbligo normativo.

D’altronde la Compagnia assicuratrice, attraverso la segnalazione, è stata immediatamente posta nella condizione di intervenire tempestivamente e diligentemente per operare i controlli ritenuti necessari (cosa che, nel caso di specie, la terza chiamata non ha effettuato, lasciando passare due settimane prima di accedere ai locali).

Per altro, deve sottolinearsi come la parte assicurata non decada dalla garanzia nel caso di tardiva segnalazione; la sanzione è, infatti, legata - ai sensi dell’art. 1915 c.c. - alla sola fattispecie omissiva dolosa, mentre nell’ipotesi colposa vi è solo una possibile riduzione dell’indennità (si richiama Cass., 28 novembre 2007, n. 24733: “In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2”).

Nel merito si osserva come la dinamica del sinistro - così come prospettato dalla parte attrice – sia stata accertata in sede istruttoria, avvalorando l’ipotesi di responsabilità del convenuto, ai sensi dell’art. 2051 c.c.

In particolare, ***** - dipendente del Supermercato - della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ha affermato di aver aiutato la sig.ra *** dopo che era caduta, notando una stecca di legno che sporgeva da un bancale; ***, in sede di interrogatorio formale, ha dato una razionale e precisa spiegazione di come potesse essersi staccata una stecca di legno da un bancale monouso.

Non si sono evidenziati profili di corresponsabilità, ai sensi dell’art. 1227 c.c. - il cui onere probatorio era a carico della terza chiamata - sicché non può essere accolta la relativa eccezione.

La quantificazione del danno non patrimoniale in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., 30 giugno 2011 n. 14402), viene effettuata secondo le tabelle di Milano 2013 (le quali, come noto, comprendono nel punto sia il pregiudizio biologico, sia quello morale), non ritenendosi applicabile analogicamente la disciplina legale di risarcimento delle microlesioni derivanti da incidente stradale, in quanto disposizione di carattere eccezionale: € 3.708,00 (di cui € 2268,00 per il pregiudizio permanente, indicato dal Ctu nel 2%, e € 1.440,00 per il pregiudizio temporaneo, indicato dal Ctu in giorni 40 di cui 20 al 50% e 20 al 25%).

Non viene apportata alcuna variazione, non essendo emersi profili di necessaria personalizzazione del danno.

Il danno patrimoniale viene individuato - come riscontrato dall’ausiliario del Giudice - in € 1.501,81 (di cui € 1.201,81 per la riabilitazione protesica e € 300,00 per consulenza medico legale).

Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in base al d.m. n. 140/2012 (sulla questione di diritto intertemporale cfr. Cass., 12 ottobre 2012, n. 17405), debbano seguire la soccombenza.

Le spese di consulenza tecnica d’ufficio sono definitivamente poste a carico della terza chiamata con obbligo di rifusione di quanto anticipato dalla parte attrice.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Rovigo, sezione Distaccata di Adria, definitivamente pronunciando nella causa n. 54/2009 R.G., nella persona del Giudice Unico dott. Mauro Martinelli ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, così provvede:

A) CONDANNA *** al pagamento a favore di *** della somma di € 3.708,00, oltre interessi legali dal 7 settembre 2007 al saldo sulla somma devalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, a titolo di danno non patrimoniale, ed € 1.501,81, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, a titolo di danno patrimoniale, conseguenti al sinistro occorso il 7 settembre 2007;

B) CONDANNA *** alla rifusione delle spese di lite sostenute da ***, quantificate in € 195,87 per spese ed € 2.100,00 per compensi, oltre accessori come per legge;

C) CONDANNA la “Uniqa Protezione s.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione a favore dell’assicurato *** di quanto versato all’attrice in forza dei capi A) e B) della presente sentenza;

D) CONDANNA la “Uniqa Protezione s.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da ***, quantificate in € 11,78 per spese, € 2.100,00 per compensi, oltre accessori come per legge;

E) PONE le spese di consulenza tecnica d’ufficio (dott. Claudio Monti) definitivamente a carico della “Uniqa Protezione s.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con obbligo di restituzione di quanto anticipato dall’attrice durante il giudizio.

Adria, 11 aprile 2013

IL GIUDICE

Dott. Mauro Martinelli



 

da altalex.com

Giovedì, 11 Aprile 2013
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK