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Corte di Cassazione 22/05/2013

Esercitazioni di guida: veicoli col solo posto del conducente

(Cass. Pen., sez. IV, 22 maggio 2013, n. 21994)

Le esercitazioni di guida su motociclo devono svolgersi in luoghi poco frequentati, fermo restando che la violazione di tale obbligo da parte del conducente munito di regolare autorizzazione (c.d. foglio rosa) costituisce violazione amministrativa e non penale.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 22 MAGGIO 2013, N. 21994

 

Fatto e diritto

 

1. Il tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 3/4/2012, condannò A. A., giudicato colpevole del reato di guida di un ciclomotore senza patente, alla pena stimata di giustizia.

2. Avverso la sentenza il A. A. ricorreva per cassazione illustrando la censura di cui appresso.

2.1. Denunziando violazione di legge e vizio motivazionale in questa sede rilevabile il A. A. deduce che il giudice aveva errato nel reputare sussistere il reato di guida senza patente, in quanto essendosi trattato di esercitazione alla guida di motociclo da parte di principiante; munito della relativa autorizzazione (cd. "foglio rosa"), non era prevista la presenza dell´istruttore, salvo l´obbligo di evitare luoghi che non siano poco frequentati (art. 122. Comma 5, cod. della str.).

Inoltre, il medesimo giudice, in contrasto con le risultanze aveva affermato che l´imputato, rimasto contumace, nulla aveva opposto alla ricostruzione accusatoria, essendo, invece, stato prodotto il "foglio rosa".

3. Il ricorso è fondato.

In primo luogo deve affermarsi che l´istruttoria, i cui risultati vengono riportati in sentenza ha, senz´altro, confermato che l´imputato è stato colto alla guida di motociclo. Inoltre il giudice dà atto essere stato prodotto "foglio rosa". Per poi soggiungere, del tutto illogicamente: "a prescindere dalla circostanza che trattasi di copia non autentica, che comunque il A. A. avrebbe potuto anche produrre prima del rinvio a giudizio, lo stesso nulla dimostra, avendo il teste di P.G. riferito che il A. A. era da solo sul motorino".

Chiarito che l´esercitazione alla guida di motociclo si effettua senza la presenza d´istruttore (il quale non potrebbe utilmente prendere posto sul mezzo) e che, ottenuta l´autorizzazione all´uopo, la circostanza che le esercitazioni vengano svolte non in luoghi poco frequentati non integra ipotesi di reato, ma semplice trasgressione amministrativa (art. 122, combinato disposto commi 5 e 8, ultima parte, cod. della str.), non è dato cogliere il senso dell´inciso virgolettato. Difatti, escluso che l´imputato possa essere penalizzato per non avere prodotto prima del rinvio a giudizio la documentazione a lui favorevole, ove il giudice abbia motivo di dubitare della corrispondenza ad originale dell´autorizzazione prodotta ben può (ed anzi, deve), attivando i poteri officiosi che gli competono, effettuare le opportune verifiche presso la P.A.

4. Ciò posto la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice del merito per nuovo vaglio che, tenendo conto della circostanza che l´esercizio alla guida di motociclo in luogo che non sia poco frequentato da parte di soggetto munito di apposita autorizzazione non è previsto dalla legge come reato, verifichi se l´imputato era effettivamente munito di valido titolo abilitativo.

 

Per questi motivi

 

Annulla l´impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Nocera Inferiore, altro magistrato.
 

 

da Corte di Cassazione

Mercoledì, 22 Maggio 2013
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