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Corte di Cassazione 06/05/2013

Incidente stradale: decesso - contestazioni sulla scelta della struttura sanitaria

(Cass. Pen., sez. IV, 6 maggio 2013, n. 19385)

Il fatto che la vittima non sia stata trasportata nell´ospedale più vicino al luogo del sinistro può essere circostanza giuridicamente rilevante solo se si dimostra che il maggior tempo richiesto per raggiungere l´altro nosocomio è stato causa determinante del decesso avvenuto poco dopo il ricovero.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 6 MAGGIO 2013, N. 19385

 

Con sentenza del 17/2/2012 la Corte d´Appello di Bologna, concedendo le attenuanti generiche equivalenti all´aggravante contestata e riducendo la pena, confermava nel resto la sentenza del giudice di primo grado che aveva giudicato A. A. responsabile del reato di cui all´art. 589 commi 1 e 2 c.p. perché, trovandosi alla guida dell´autocarro XX, mentre percorreva via Martiri della libertà nel territorio del Comune di Scandiano, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale, giunto all´incrocio con via Padre Sacchi, accingendosi a effettuare manovra di svolta a sinistra per immettersi in essa, ometteva di dare la dovuta precedenza al motociclo YY targato xx yyy zz condotto da B. B., che stava sopraggiungendo con senso di marcia opposto, tagliandogli la strada e cagionando un violento impatto tra il motociclo e la parte anteriore destra della sua autovettura.

Rilevavano i giudici di merito che, in base alle risultanze acquisite, l´imputato aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra invadendo per buona parte la corsia percorsa in senso contrario dal motociclista, mentre quest´ultimo, procedendo a velocità non moderata e rendendosi conto che il furgone stava effettuando la svolta, ha posto in essere una frenata per evitare l´ostacolo, precipitando al suolo prima dell´impatto col furgone. Osservavano che, in ragione delle modalità del fatto (con particolare riferimento all´andatura sostenuta del motociclo e alla frenata), non era credibile che la vittima avesse azionato l´indicatore di direzione destro con l´intenzione di svoltare nella strada laterale, talché la circostanza che l´indicatore di direzione fosse in funzione era da considerare fatto intervenuto accidentalmente nel corso della manovra di emergenza o a causa della caduta.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l´imputato.

Deduce in primo luogo vizio motivazionale. Rileva che la Corte territoriale non ha dato conto del perché e del come sia avvenuto l´incidente. Osserva che, in base alle possibili ricostruzioni dello stesso, la colpa non poteva essere riferita all´automobilista.

Deduce, ancora, vizio motivazionale con riferimento all´omessa motivazione riguardo alla circostanza relativa all´indicazione di direzione della moto, risultato perfettamente funzionante, osservando che la sentenza si limitava ad affermare che Io stesso era stato azionato casualmente, senza considerare la possibilità che il motociclista avesse l´intenzione di svoltare a destra, ipotesi che indurrebbe a ritenere l´imputato esente da colpa.

Con il terzo motivo deduce, ancora, vizio di motivazione, giacché la sentenza trascura del tutto il dato in forza del quale la vittima non è deceduta nell´immediatezza del fatto, ma oltre un´ora dopo presso l´Ospedale di Reggio Emilia, ove era stata trasportata ancorché vi fosse un nosocomio più vicino.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Quanto al primo motivo d´impugnazione, rileva la Corte che non è "manifestamente illogica", perché sorretta nei suoi punti essenziali da valide argomentazioni, la motivazione dei giudici di merito, che accenna una ricostruzione del fatto fondata sui dati ricavabili dalla perizia, la quale ha stabilito che al momento dell´incidente l´auto si trovava ferma all´incrocio e occupava parte della corsia di pertinenza del motociclo. Congrua, di conseguenza, si appalesa la deduzione secondo cui la frenata intrapresa dal conducente del motociclo a circa 100 metri dal punto d´impatto è giustificata dall´avvistamento da parte sua dell´auto, ferma in posizione irregolare, in modo da far supporre l´intenzione di svolta dell´automobilista, piuttosto che dalla sua intenzione di svoltare a destra.

Nell´ambito della ricostruzione riportata non è illogica la spiegazione offerta circa la ragione dell´attivazione dell´indicatore di direzione, talché anche il secondo motivo d´impugnazione si rivela infondato.

Del tutto generica, poi, è la censura attinente all´incidenza dello spazio temporale trascorso tra l´impatto e il ricovero del B. B., in assenza di qualsiasi riferimento alle condizioni in cui versava il motociclista dopo la caduta, sì da poter ragionevolmente prospettare che una maggiore tempestività del ricovero avrebbe consentito di evitare il decesso.

In base alle argomentazioni svolte il ricorso va rigettato.

Il rigetto del ricorso determina in capo al ricorrente l´onere del pagamento delle spese processuali.

 

Per questi motivi

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 


da Corte di Cassazione

 

 

 

Lunedì, 06 Maggio 2013
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