Violazioni C.d.S. - Giudizio di opposizione - Procedibilità del ricorso in appello – Deposito di copia dell’atto in cancelleria in luogo dell’originale – Conseguenze.
Il deposito in cancelleria, in luogo dell´originale, di copia - ancorché informale - dell´atto è invero idoneo a soddisfare la finalità presupposta dalla norma di radicare il procedimento di impugnazione, e di consentire al giudice di procedere alla preliminare verifica in ordine alla ricorrenza della relative condizioni di ammissibilità e procedibilità e alla costituzione del contraddittorio, costituendo al più mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge non arrecante alcuna lesione sostanziale ai diritti della controparte, sicché non può derivarne l´improcedibilità del gravame. (Cass. Civ., sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 3612) (Massima redazionale)