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Guida in stato di ebbrezza - Art. 186, comma 9 bis, C.S. - Sanzione del lavoro di pubblica utilità - Fatti commessi prima dell’introduzione di tale sanzione - Normativa più favorevole - Applicabilità – Condizioni.

(Corte di Appello Penale di Ancona, 16 marzo 2012, n. 766)

L’imputato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, commesso prima dell’entrata in vigore della L. n. 120/2010 che ha introdotto il comma 9 bis dell’art 186 c.s., può chiedere, anche in appello, la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità che, risolvendosi in una disposizione di favore per il reo, può trovare applicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p., anche ai fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina. Ne consegue che l’applicazione integrale della normativa sopravvenuta determina la necessità di aumentare la pena inflitta su cui operare la sostituzione, posto che il minimo edittale della pena detentiva è passato da tre a sei mesi di arresto. Tale operazione non si pone in contrasto con il divieto di reformatio in pejus stabilito dall’art. 597, comma 3, c.p.p.

Martedì, 07 Maggio 2013
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