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Corte di Cassazione 03/05/2013

L’autofficina deve essere trasparente con i clienti sulle riparazioni

(Cass. Civ., sez. II , del 24.04.2012, n. 10054/13)

La Corte di Cassazione Sezione II Civile, con sentenza n. 10054/13 del 24.04.2012, emessa a seguito di un ricorso presentato dal proprietario del veicolo, in quale asseriva che l’autofficina/concessionaria è stata “silente” nell’esecuzione della riparazione, la Suprema Corte,ha sancito che l’acquirente deve approfondire e pertanto ha rimesso in discussione la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo a favore dell’automobilista. Nessun dubbio sulla condotta poco corretta della venditrice, ma l’acquirente avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla vettura e verificare le caratteristiche della stessa.

Questa sentenza mi ha dato lo spunto di analizzare alcune fattispecie che spesso gli automobilisti incontrano nell’esecuzione di queste riparazioni.

A tutti noi capita di dover portare la propria auto in officina per un guasto o una sostituzione.

Partiamo da un presupposto giuridico fondamentale: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Fatte queste due premesse una tecnica ed una giuridica, svariati problemi che possono capitare con carrozzieri e/o meccanici sono le fatture di importo più alto del previsto, addebiti relativi a lavori eseguiti ma che il cliente ritiene di non aver ordinato, tariffe eccessive per pezzi di ricambio e manodopera. Per evitare brutte sorprese leggi la nostra guida su come scegliere l’autofficina secondo criteri di qualità, prezzo e corretta informazione per il consumatore.

La prima cosa che dovete fare quando vi recate in un’officina è chiedere un preventivo dettagliato e scritto per la risoluzione di un problema. Il consiglio è quello di essere certi che vi sia la risposta, nel caso in qui il riparatore asserisce di non aver tempo per un preventivo, prima di considerate la possibilità di rivolgervi ad un altro centro, chiedete allo stesso quanto tempo serve per il controllo e la stesura del preventivo. Questo è sicuramente un fattore positivo nei vostri confronti ed elegantemente le trasmettete un imput di essere preparati secondo quanto stabilito per i contratti dal diritto civile. Se invece ritengono di non poter realizzare un preventivo senza smontare alcune parti dell’auto, autorizzate questa operazione ma fatevi rilasciare una scheda tecnica degli interventi di riparo o sostituzione che il meccanico ritiene essere necessari, nella quale sia riportato quali materiali sono necessari per ogni tipo di lavoro, le ore di manodopera previste, e la relativa spesa. In questo modo, avrete anche un documento che attesti le condizioni dell’auto nel momento in cui è stata portata in officina, il che potrà essere utile per determinare responsabilità di eventuali malfunzionamenti successivi del veicolo.

La classica frase “mi dia una controllata generale”, la potete utilizzare solamente in quelle officine che conoscete da tempo la professionalità e l’esperienza, dal momento che lasciate carta bianca al riparatore, non avrete la possibilità di contestare eventuali riparazioni non previste. Buona norma di chiedere l’esecuzione dei tempi e costi sugli interventi e valutati con attenzione autorizzatene l’esecuzione.

Ricordatevi che la comparazione dei preventivi è molto utile nei caso di specie ed è facile confrontarli in quanto si conosce il costo della manodopera, il costo dei pezzi da sostituire e le eventuali richieste da voi avanzate.

Se volete contestare l’importo della fattura, o sospettate che i lavori non siano stati eseguiti nella maniera corretta,  ma l’officina giustamente  esige il saldo immediato, effettuate un pagamento e con professionalità fate inserire nella ricevuta o fattura la seguente dicitura: “con riserva di reclamo“. Buona norma apporre la vostra firma e quella del responsabile della ditta di autoriparazioni.  Questo vi permette di avere la possibilità di contestare successivamente l’importo o la qualità dei lavori, anche davanti a un giudice. Avete tempo per contestare il lavoro eseguito entro sessanta giorni dalla scoperta del difetto.

Il termine di garanzia per riparazione o sostituzione è 24 mesi. L’officina dovrebbe consigliare il cliente nel suo interesse, prospettandogli le soluzioni economicamente più vantaggiose, a parità di sicurezza e prestazioni. Le officine dovrebbero rilasciare al cliente un preventivo scritto che preveda l’elenco degli interventi da realizzare e le spese relative. I lavori devono essere ovviamente eseguiti con perizia.

Le officine devono esporre ed applicare le tariffe di manodopera suggerite dalle associazioni di categoria, le quali tariffe sono depositate presso la Camera di Commercio. Ancora, le officine non dovrebbero superare i tempi prospettati al cliente per la restituzione del veicolo e devono rilasciare, al momento della riconsegna dell’auto, la ricevuta fiscale o la fattura, specificando quali lavori sono stati eseguiti, quali materiali è stato necessario utilizzare e sostituire, le ore di manodopera e i costi.

Ricordatevi che è il Cliente che deve dimostrare la Responsabilità dell’operato dell’Autoriparatore, seguendo le pillole già espresse, vale la pena ricordare che: “l’onere probatorio a carico del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione di aver subito un danno connesso con l’uso del veicolo a seguito di intervento di riparazione e/o manutenzione”.

Per una maggior chiarezza vi riporto alcune nozioni legislative quali:

Il Codice del Consumo, che armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. Il testo è adottando nel rispetto della Costituzione e, in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell’Ue, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all’articolo 153 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali.

Conoscere il Codice equivale a conoscere i propri diritti di consumatore, cioè le regole che disciplinano numerose situazioni del nostro quotidiano di consumatori, dalla pubblicità al marketing aggressivo; dall’acquisto di beni e servizi alle vendite su Internet; dal credito al consumo alle vacanze ed altro.

 

Il Codice che si compone di 6 parti:

nella Parte I si trovano i diritti fondamentali e le definizioni;

nella Parte II le norme sull’educazione, l’informazione, le pratiche commerciali e la pubblicità;

nella Parte III
i contratti di consumo;

nella Parte IV la disciplina della sicurezza e della qualità dei prodotti;

nella Parte V le associazioni dei consumatori, l’accesso alla giustizia e la class-action;

nella Parte VI le disposizioni finali

 

Il Codice Civile prevede alcune fattispecie che potrebbero essere utili e pertanto si riportano come segue:

Art. 1175 Comportamento secondo correttezza.

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza

Art. 1176 Diligenza nell’adempimento.

Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

Art. 1223 Risarcimento del danno.

Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Art. 1321 Nozione.

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

Art. 1494 Risarcimento del danno.

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Art. 1495 Termini e condizioni per l’azione.

Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.

L’azione si prescrive , in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.

 

Per concludere è bene ricordare che le riparazioni si pagano alla consegna.

In caso di mancato pagamento, le ditte di autoriparazione  eserciteremo il Diritto di Ritenzione ai sensi dell’art. 2756 del Codice Civile.

Gli stessi possono trattenere la vettura presso la nostra sede fino al saldo completo delle prestazioni eseguite.

Questo è un diritto di tutela riconosciuto appunto dal Codice Civile a tutti gli autoriparatori al quale nessun cliente per nessun motivo può opporsi.

Ovviamente la vettura trattenuta deve essere conservata diligentemente, protetta da danni e furti e restituita nelle condizioni in cui è stata consegnata allorquando il pagamento venga effettuato.

 

da motorioggi.it

Venerdì, 03 Maggio 2013
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