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Corte di Cassazione 30/04/2013

Fare il parcheggiatore abusivo non è reato

(Cass. Pen., sez. I, 08.04.2013, n. 15936)

Il parcheggiatore abusivo che viola il provvedimento con il quale il questore gli aveva ordinato di desistere da quella determinata condotta non commette reato ma un semplice illecito amministrativo. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 8 aprile 2013, n. 15936.

Il caso vedeva un uomo essere condannato, dal tribunale di Salerno, ai sensi dell'articolo 650 c.p., per non aver ottemperato ad un provvedimento del Questore il quale, per ragioni di ordine pubblico, gli aveva espressamente vietato l’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo nei pressi dell’ospedale comunale.

Secondo gli ermellini, "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che: a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certe condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia; b) l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione".

Ciò premesso, sempre secondo i giudici di legittimità, non possiede le caratteristiche sopra indicate una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti e con carattere regolamentare, come accaduto nel caso in esame, dove il provvedimento del Questore riguardava in via generale tutti i campeggiatori abusivi e risultava adottato in via del tutto generale alla stregua di disposizione tipicamente regolamentare.

Nella fattispecie, inoltre, l'ordine impartito dal Questore riguardava l'osservanza di una condotta specificamente contemplata da una norma amministrativa (ovvero l'art. 7 C.d.S., comma 15-bis), con la conseguenza che, con tale ordine, "si era creata la paradossale situazione di una autorità di polizia che ordina il rispetto di una norma amministrativa la quale ha in sè la sua forza cogente indipendentemente dall'ordine del Questore".

Il giudice nomofilattico rammenta come, di recente, in fattispecie analoga, questa sezione avesse avuto modo di affermare che l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 7 C.d.S., comma 15-bis, e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 c.p., stante l'operatività del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9.

(Nota di Simone Marani)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE

Sentenza 19 marzo - 8 aprile 2013, n. 15936

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente -

Dott. TARDIO Angela - Consigliere -

Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere -

Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere -

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

S.Y. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 393/2011 TRIBUNALE di SALERNO, del 09/06/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco M. Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

La Corte:

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1. Con sentenza del 9 giugno 2011 il Tribunale di Salerno, monocraticamente composto, condannava alla pena di 100,00 Euro di ammenda S.Y., giudicato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., per non aver ottemperato al provvedimento del Questore di Salerno il quale, per ragioni di ordine pubblico, in data 21 gennaio 2008, gli aveva ordinato di desistere dalla condotta di parcheggiatore abusivo nei pressi dell'ospedale con provvedimento notificato il 10.4.2008; violazione accertata il (OMISSIS) successivo.

A sostegno della decisione il Tribunale richiamava l'accertamento della condotta abusiva eseguito appunto il 26 novembre 2008 ad opera di personale della Questura di Salerno.

2. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando tre motivi di impugnazione.

2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione sul rilievo che la condanna inflitta non avrebbe sostegno motivazionale e che la condotta accertata non sarebbe punibile ai sensi dell'art. 650 c.p..

2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia nuovamente la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge sul rilievo che nel processo sarebbe stato violato il diritto alla difesa dappoichè del tutto generico ed indeterminato il capo di imputazione.

2.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione denuncia infine la difesa ricorrente violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione, in particolare deducendo: nel caso di specie trova applicazione la L. n. 689 del 1981, art. 9, perchè la condotta del parcheggiatore abusivo è sanzionata in via amministrativa dall'art. 7 C.d.S., comma 15 bis, norma speciale questa rispetto a quella di cui all'art. 650 c.p.; l'ordinanza questorile non è stata "legalmente data" dappoichè volta ad impedire un comportamento già sanzionato da una precisa norma amministrativa, nè può invocarsi sul punto l'art. 7 C.d.S., comma 15 bis, norma questa la quale fa salva l'ipotesi che la condotta costituisca reato; tale ipotesi ricorre infatti al di fuori del principio di specialità; in ogni caso l'art. 650 c.p., trova applicazione nelle ipotesi in cui il provvedimento della P.A. abbia carattere personale e non generale ed in funzione di prevenzione.

3. Il ricorso è fondato in riferimento al terzo motivo di doglianza, assorbente delle residue censure, peraltro genericamente articolate.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che: a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certe condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia; b) l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione (Cass., Sez. 1^, 25/03/1999, n. 3755, Di Giovanni).

In applicazione di tali principi, osserva il Collegio che non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650 c.p.) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti e con carattere regolamentare, come accaduto nel caso in esame, dove il provvedimento questorile riguardava in via generale tutti i campeggiatori abusivi e risultava adottato in via del tutto generale alla stregua di disposizione tipicamente regolamentare. Non solo, nel caso in esame l'ordine questorile riguardava l'osservanza di una condotta specificamente contemplata da una norma amministrativa (l'art. 7 C.d.S., comma 15 bis), di guisa che con esso (ordine) si è creata la paradossale situazione di una autorità di polizia che ordina il rispetto di una norma amministrativa la quale ha in sè la sua forza cogente indipendentemente dall'ordine del Questore.

Giova infine rammentare che già di recente, in fattispecie analoga, questa sezione ha avuto modo di affermare che "l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 7 C.d.S., comma 15 bis, e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 c.p., stante l'operatività del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9" (Cass., Sez. 1^, 06/12/2011, n. 47886).

4. Alla stregua delle esposte considerazioni, la sentenza all'esame della Corte deve essere, in conclusione, annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

 

P.Q.M.


la Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013.

 

da Altalex

 


 

Martedì, 30 Aprile 2013
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