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Corte di Cassazione 29/04/2013

Guida in stato di ebbrezza - Investimento di pedone per legittima difesa - Configurabilità dell’esimente - Esclusione - Eccesso colposo - Configurabilità - Esclusione

(Cass. Pen., sez. I, 11 gennaio 2013, n. 1490)

Non sussistono i presupposti essenziali della legittima difesa, costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima del soggetto, quando sia evidente la sproporzione tra evento subito e condotta estrema posta in essere. Parimenti deve escludersi l’eccesso colposo che sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati, quando si sia accertato l’inadeguatezza della reazione difensiva, sicché, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale, si debba escludere che quest’ultimo sia dovuto ad un mero errore di valutazione delle circostanze, ma sia stato invece consapevole e volontario, per cui non rientrante nello schema delineato dall’art. 55 c.p.. (Fattispecie in tema di investimento di pedone da parte di automobilista in stato di ebbrezza). (Cass. Pen., sez. I, 11 gennaio 2013, n. 1490) - [RIV-1302P133] Art. 186 cs.

 

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Lunedì, 29 Aprile 2013
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