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Corte di Cassazione 05/04/2013

Circolazione stradale: manovre - inversione e attraversamento strada

(Cass. Pen., Sez. IV, 6 marzo 2013, n. 10320)
Foto di repertorio dalla rete

È irrilevante che il conducente che ha provocato lo scontro stesse effettuando una manovra di inversione o stesse invece attraversando la strada per immettersi nell´opposta corsia: in entrambi i casi è evidente la responsabilità dell´imputato che avrebbe dovuto usare la necessaria prudenza, in modo da garantire la sicurezza dei veicoli che sopraggiungevano e l´incolumità di chi vi era trasportato.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 6 MARZO 2013, N. 10320

 

Con sentenza del Gup del Tribunale di Teramo del 3 marzo 2009, A. A. è stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di B. B., e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull´aggravante contestata, lo ha condannato alla pena, dichiarata sospesa alle condizioni di legge, di otto mesi di reclusione, con sospensione della patente di guida per tre mesi.

Secondo l´accusa, condivisa dal Gup, il A. A., alla guida della sua autovettura, trovandosi a transitare sulla strada provinciale della Bonifica del Tronto, giunto alla progressiva chilometrica 4+000, in territorio del comune di Colonnella, con direzione di marcia ovest-est (monti-mare), dopo essersi accostato sul lato destro della strada - in quel punto rettilinea per circa 750 metri - utilizzando anche l´area antistante un opificio, nell´eseguire una manovra di inversione del senso di marcia e dunque nel tentativo di immettersi sulla stessa strada provinciale, ma con opposta direttrice di marcia (mare-monti), avendo omesso di dare la precedenza alla moto condotta dal B. B., che percorreva la stessa strada nella medesima direzione (ovest-est), per colpa generica e specifica, quest´ultima consistente nella violazione degli artt. 140 e 154 del codice della strada, entrati in collisione con detta moto. A causa dell´incidente, il motociclista ha portato gravi lesioni che ne hanno determinato il decesso.

All´affermazione della responsabilità dell´imputato il Gup è pervenuto richiamando le dichiarazioni rese dall´A. A. nell´immediatezza dei fatti, i rilievi di PG eseguiti sul posto, nonché i risultati della consulenza tecnica disposta dal PM, che ha ricostruito la dinamica dell´incidente ed ha individuato l´imputato quale responsabile dello stesso, pur verificatosi con il concorso della imprudente condotta della persona offesa che procedeva ad andatura elevata, e comunque ben superiore al limite di 50 km orari.

2 - Su impugnazione proposta dall´A. A., la Corte d´Appello di L´Aquila, con sentenza del 21 ottobre 2010, ha confermato la decisione impugnata.

In particolare, la corte territoriale ha rilevato come, ove anche volesse modificarsi il senso delle dichiarazioni rese dall´imputato, nell´imminenza del fatto, al personale di PG intervenuto e si volesse quindi sostenere che lo stesso non avesse tentato di effettuare una vera e propria inversione di marcia, ma solo di immettersi sulla provinciale provenendo dall´opificio colà esistente, comunque evidente dovrebbe ritenersene la responsabilità, in ragione del mancato riconoscimento al motociclista del diritto alla precedenza. E ciò a prescindere anche dalla circostanza che lo stesso imputato si fosse o meno accorto del sopraggiungere della moto, posto che, in ogni caso, l´attraversamento della strada era stato eseguito non in condizioni prudenziali e di sicurezza, come attestato anche dal fatto che lo scontro tra i due mezzi si è verificato a m. 1,20 dalla linea di mezzeria, nella stessa corsia di originaria provenienza dell´auto dell´A. A.

3 - Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione l´imputato, che deduce, con unico motivo, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ritenuta contraddittoria e manifestamente illogica.

Contesta, in particolare, il ricorrente il richiamo, nella stessa sentenza, a dichiarazioni attribuite all´imputato che, in realtà, non le avrebbe mai rese, nonché la dinamica dell´incidente, come ricostruita dalla corte territoriale, laddove la stessa ha insistito nel riferirsi ad una inversione del senso di marcia dell´auto dell´A. A. che, viceversa, provenendo dall´opificio, stava immettendosi nella corsia di marcia in direzione est-ovest. Versione dei fatti che, si sostiene nel ricorso, erroneamente la stessa corte ha ritenuto tardiva, essendo stata, viceversa, la stessa costantemente ribadita in tutti gli atti difensivi; così come ribadita è stata la circostanza secondo cui lo stesso imputato aveva notato da lontano il sopraggiungere della moto, avendone tuttavia erroneamente valutato la velocità.

Velocità ritenuta dal ricorrente certamente eccessiva in sé (circa 130 km. orari, malgrado il limite di 50), oltre che fortemente inadeguata allo stato dei luoghi, che era stata l´esclusiva causa dell´incidente e, quindi, della morte del B. B.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.

Deve, in proposito, osservarsi che questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorché il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l´iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. Il vizio è altresì presente nell´ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni articolate e la soluzione decisionale prescelta.

Orbene, nel caso di specie le censure mosse dal ricorrente, che in generale ripropongono questioni in punto di fatto già poste all´attenzione dei giudici del merito, si rivelano del tutto infondate, inesistenti essendo, in realtà, i pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata che, viceversa, presenta una struttura argomentativa adeguata e coerente sotto il profilo logico.

Riprendendo le linee propositive tracciate dal primo giudice a sostegno della propria decisione, i giudici del gravame hanno esaminato le tematiche essenziali della vicenda sottoposta al loro giudizio e, dopo avere ricostruito i fatti, hanno adeguatamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive.

Essi hanno dunque ribadito, in piena sintonia con le emergenze probatorie in atti, la responsabilità dell´imputato, radicata su un´organica e corretta valutazione di tali emergenze, rappresentate, pur a voler prescindere dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato al momento del fatto, dai rilievi eseguiti dagli agenti intervenuti sul posto e dagli esiti della consulenza tecnica disposta dal PM.

Alla stregua di tali emergenze, legittimamente la corte territoriale ha ribadito la responsabilità dell´imputato, rilevando, peraltro, che, ove anche l´auto dell´imputato non si fosse trovata in fase di inversione di marcia, ma solo di attraversamento della carreggiata stradale per imboccare l´opposta corsia, dovrebbe ritenersi per nulla ridimensionata la responsabilità dell´imputato posto che, in ogni caso, egli non avrebbe dovuto iniziare la manovra se non dopo essersi accertato di poterla eseguire in tutta sicurezza.

Non ha neanche omesso la stessa corte di considerare la velocità tenuta dalla vittima con la sua moto, giudicata eccessiva e concorrente con la condotta colposa dell´imputato, e tuttavia non tale da far venir meno la penale responsabilità dell´imputato.

Per il resto, le osservazioni svolte nel ricorso altro non rappresentano che un tentativo di rilettura del materiale probatorio posto dal giudice di merito a sostegno della sua decisione, e dunque di proporre una ricostruzione dei fatti del tutto diversa rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata, attraverso la propalazione di considerazioni di merito non consentite nel giudizio di legittimità.

Alla declaratoria d´inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.

 

Per questi motivi

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 

 

 

da Corte di Cassazione

Venerdì, 05 Aprile 2013
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