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Postergazione del termine al primo giorno non festivo: vale anche per il sabato?

(Tribunale Rovigo, sez. Adria, ordinanza 14 febbraio 2013)

L’ordinanza ribadisce l’ orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia di scadenza di applicazione dell’art. 155, comma IV, c.p.c.

Come è noto tale norma statuisce che la proroga prevista dal quarto comma della medesima norma, relativa alla scadenza del termine in un giorno festivo, si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Il comma successivo, però, precisa che resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

La norma è stata ritenuta dalla giurisprudenza come inapplicabile ai termini da calcolarsi a ritroso, caso in cui il termine deve essere anticipato al primo giorno feriale. Ciò in quanto nei termini a ritroso la parte che viene tutelata non è quella che deve porre in essere l’atto, ma la controparte, la quale, come è scritto nell’ordinanza in commento, “ deve avere uno spatium deliberandi minimo individuato dalla legge”.

Infatti, qualora il termine riguardi la costituzione in giudizio, la formulazione di una domanda riconvenzionale, di eccezioni non rilevabili d’ufficio o la chiamata in causa di terzi deve essere data all’attore l’opportunità di esaminare tempestivamente l’atto e di formulare le domande ed eccezioni conseguenti nel termine di venti giorni, ritenuto congruo dal Legislatore.

L’ordinanza, tra l’altro, ripercorre gli orientamenti che si sono contrapposti nella giurisprudenza di merito con riferimento al caso di costituzione in giudizio nella giornata:

• un primo orientamento ha ritenuto la sussistenza di una piena equiparazione tra la giornata festiva ed il sabato, con la conseguenza che la costituzione in giudizio, nell’ipotesi in cui il sabato rappresenti il ventesimo giorno antecedente la prima udienza, dovrebbe avvenire il venerdì precedente;
• un secondo orientamento, invece, ha ritenuto che è possibile l’estensione della disciplina di postergazione del termine al primo giorno non festivo per i soli termini “a decorrenza successiva”.

Tale interpretazione è stata ritenuta dal Tribunale di Rovigo, Sezione distaccata di Adria, più corrispondente al dettato normativo e, di conseguenza, maggiormente condivisibile, anche alla luce del successivo comma VI.

Proprio quest’ultima norma, infatti, di carattere eccezionale, ci ricorda come il Legislatore non ha voluto la piena equiparazione del sabato alle giornate festive.

(Nota di Elena Salemi)

 

 

 

TRIBUNALE DI ROVIGO

SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA

Ordinanza 14 febbraio 2013

 

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in data 8 febbraio 2013 nella causa n. 426/2012 R.G.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

La parte attrice ha eccepito la tardiva costituzione in giudizio dei convenuti, circostanza dalla quale deriverebbe l’inammissibilità della domanda riconvenzionale e la fondatezza della domanda di emissione dell’ordinanza di cui all’art. 186 bis c.p.c., poiché non è contestata la debenza delle somme richieste, quanto posto un contro-credito in compensazione, per l’appunto, oggetto di domanda riconvenzionale inammissibile.

I convenuti si sono costituiti in giudizio il 19 gennaio 2013, ovvero nei venti giorni prima della prima udienza, nella giornata di sabato.

Come noto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare più volte come la scadenza del termine durante una giornata festiva consenta la proroga al primo giorno non festivo, ai sensi dell’art. 155, IV comma c.p.c., solo se non si tratti di termini da calcolarsi a ritroso, nel qual caso il termine deve essere anticipato al primo giorno feriale (cfr. Cass., 12 dicembre 2003, n. 19041; Cass., 26 ottobre 1976, n. 3877).

La ratio normativa di tale interpretazione sta nel fatto che nei termini a ritroso la parte tutelata non è colui che deve compiere l’atto, bensì la controparte, la quale deve avere uno spatium deliberandi minimo individuato dalla legge.

Nel caso del termine di costituzione in giudizio, la formulazione di una domanda riconvenzionale, di eccezioni non rilevabili d’ufficio o la chiamata in causa di terzi deve coordinarsi con la possibilità per l’attore di esaminare tempestivamente l’atto e di formulare le domande ed eccezioni conseguenti.

Il legislatore ha ritenuto congruo per lo svolgimento di tali attività il termine minimo di venti giorni.

Nel caso di costituzione in giudizio nella giornata di sabato si pone un problema interpretativo non unanimamente risolto dalla giurisprudenza di merito.

Secondo una prima interpretazione (Trib. Milano, ord. 4 maggio 2007, in D&L Riv. crit. dir. lav., 2007, 610), infatti, vi sarebbe una piena equiparazione tra la giornata festiva ed il sabato, con la conseguenza che la costituzione in giudizio, nell’ipotesi in cui il sabato rappresenti il ventesimo giorno antecedente la prima udienza, dovrebbe avvenire il venerdì precedente.

Secondo una seconda interpretazione (Tribunale Lodi, 20 gennaio 2009, in D.L. Riv. critica dir. lav. 2009, 4, 1083; Tribunale Enna, sentenza 16 febbraio 2011 in www.altalex.it), non vi sarebbe un’equiparazione, bensì un’estensione della disciplina di postergazione del termine al primo giorno non festivo per i soli termini “a decorrenza successiva” (ai quali si oppongono quelli “a ritroso”).

Questa interpretazione appare preferibile sia perché rispettosa del dettato normativo, sia perché contemperante le opposte esigenze di tutela dei diritti di difesa delle parti.

Sotto il primo profilo, infatti, si osserva come il V comma dell’art. 155 c.p.c. (“La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”) debba essere coordinato con il successivo (“Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”).

Non vi è stata, in altri termini, una equiparazione tout court del sabato alle giornate festive, quanto un’applicazione limitata alla proroga dei termini svolti fuori dall’udienza scadenti nella giornata del sabato, con espressa previsione della natura lavorativa della giornata di sabato e della legittimità e validità dell’attività giudiziaria posta in essere, anche dagli ausiliari del Giudice, nella medesima giornata.

Le notificazioni, le ricezioni di atti giudiziari e ogni altra attività connessa deve, dunque, ritenersi legittimamente svolta.

D’altronde la norma appare di natura eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione letterale, non estensibile analogicamente; finalizzata esclusivamente alla tutela della parte che deve depositare un atto il cui termine perentorio scade nella giornata di sabato.

La postergazione del termine a favore della parte, se costituisce un vantaggio per la stessa, dall’altro non limita in alcun modo i diritti connessi della controparte.

Ne deriva che la ratio della disposizione è esclusivamente quella di tutelare la parte.

Se il legislatore avesse voluto equiparare il sabato alle giornate festive avrebbe dovuto scriverlo esplicitamente; al contrario, ha fornito due chiari indici di una volontà opposta: il riferimento soltanto alla “proroga prevista dal quarto comma” e la precisazione che “ad ogni altro effetto” la giornata del sabato “è considerata lavorativa”.

Sotto il secondo profilo, l’interpretazione preserva le ragioni di entrambe le parti, poiché all’attore è garantito il termine minimo di venti giorni per apprestare le proprie difese e al convenuto non è ridotto il termine per predisporre il proprio atto difensivo.

Per le ragioni illustrate la costituzione in giudizio dei convenuti deve ritenersi tempestivamente effettuata, con la conseguenza che l’ordinanza di cui all’art. 186 bis c.p.c. non può essere concessa perché, rispetto alle somme riconosciute come dovute, è stata formulata domanda di compensazione giudiziale relativamente ad importi superiori richiesti con la domanda riconvenzionale.

 

P.Q.M.

 

A) ACCERTATA la tempestività della costituzione in giudizio dei convenuti, rigetta la domanda di concessione dell’ordinanza di cui all’art. 186 bis c.p.c. formulata dall’attore;

B) CONCEDE i termini di cui all’art. 183, VI comma c.p.c. (mandando alla Cancelleria la cura nella contestuale comunicazione telematica dell’ordinanza) e rinvia la causa per l’ammissione dei mezzi istruttori all’udienza del___________alle ore__________.

Si comunichi alle parti.

Adria, 14 febbraio 2013

IL GIUDICE

dott. Mauro Martinelli

 

 

da Altalex

 

 


 

Lunedì, 25 Marzo 2013
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