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Strade - Cartelli pubblicitari - Installazione non autorizzata - Rimozione - Inosservanza - Impianto abusivo su strada pubblica - Applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 23, comma 13 bis, c.s. - Esclusione - Applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 28, comma 13 quater, c.s. - Sussistenza

(Giudice di Pace Civile di Ciriè, 5 ottobre 2011, n. 271)

L’art. 28 c.s. detta per gli impianti pubblicitari privi di autorizzazione due diverse discipline, con riferimento alla diversa natura del suolo sul quale sono collocati: l’una contenuta nel comma 13 bis, per quelli installati abusivamente su suolo privato, l’altra contenuta nel comma 13 quater, per quelli installati su suolo pubblico. Pertanto, deve essere accolta l’opposizione avverso verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 23, comma 13 bis, c.s., per omessa rimozione ordinata dal Comune di impianto pubblicitario installato abusivamente su strada pubblica.
 

Mercoledì, 05 Ottobre 2011
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