Domenica 26 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 19/02/2013

Guida in stato di ebbrezza, possibile il prelievo ematico in ospedale se il dissenso non è espresso

(Cass. Pen., Sez. IV, 11 febbraio 2013, n. 6755)
Foto di repertorio dalla rete

 

In caso di sinistro stradale non è previsto il consenso dell’interessato al prelievo del sangue in ospedale ai fini della verifica del tasso alcolemico, è sufficiente la mancanza di un dissenso espresso. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 7655/2013, respingendo il ricorso dell’automobilista.


Il fatto
L’imputato alla guida della sua autovettura era andato a sbattere contro la base di un ponte e all’arrivo delle forze di Polizia appariva in stato di incoscienza al punto che veniva trasportato al pronto soccorso in ambulanza, e lì, all’esito del ricovero, i sanitari procedevano agli accertamenti medici di necessità fra cui il prelievo ematico, che sottoposto a perizia alcolemica risultava superiore alla norma.


Il prelievo in pronto soccorso
Ora secondo costante giurisprudenza i risultati del prelievo ematico effettuati durante il ricovero che segue un incidente su richiesta della polizia giudiziaria sono utilizzabile per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza, senza che sia necessario richiedere il consenso dell’interessato. Non solo, la valutazione circa la necessità del prelievo ematico per sottoporre il ricoverato a cure mediche spetta alla struttura sanitaria.


Al contrario se i sanitari non hanno ritenuto di sottoporre il conducente a cure mediche, ed al conseguente prelievo ematico, la semplice richiesta della Pg, in presenza di un dissenso espresso è illegittima e quindi l’eventuale risultato non utilizzabile.


“Dissenso espresso” e “mancato consenso”.
Il conducente dunque, secondo la Suprema corte, può per via del carattere invasivo del prelievo, opporre un rifiuto se esso sia “finalizzato esclusivamente all’accertamento della presenza di alcol nel sangue”, e dunque non giustificato da ragioni mediche. Il riferimento, dunque, è ad un “dissenso espresso” dell’interessato e non al “suo mancato consenso”.


Il consenso si può dedurre dal mancato rifiuto
E qui veniamo al punto della sentenza di oggi, secondo cui “se basta il dissenso espresso dell’interessato, gli organi di Pg possono richiedere ai sanitari l’effettuazione del prelievo ematico e, quindi, dell’accertamento del tasso alcolemico, ancorché gli stessi non abbiano ritenuto necessario di sottoporre l‘interessato a cure mediche, deducendo il consenso di quest’ultimo, ovviamente previa informazione al medesimo delle finalità per cui è effettuato il prelievo ematico, anche da un atteggiamento positivo, sebbene verbalmente non espresso; altrimenti, se si richiede il consenso dell’interessato è ovvio che esso debba essere espresso, cioè non ricavabile dai suoi atteggiamenti”. Una scelta questa che deriva dalla lettera della norma, ed in particolare dal comma 7 del’articolo 186 del Cds dove si parla espressamente di “rifiuto” da parte del conducente.


 
da diritto24.ilsole24ore.com

Martedì, 19 Febbraio 2013
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK