Guida in stato di ebbrezza con alcolemia non superiore a 0,8 g/l - depenalizzazione dell'illecito - inapplicabilità della pena - irretroattività delle sanzioni amministrative
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 20 settembre 2011 il G.I.P. presso Tribunale di Udine assolveva omissis dal reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. a) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste e concludeva chiedendone l'annullamento con ogni conseguente statuizione.
Il Procuratore Generale ricorrente censurava l'impugnata sentenza per il seguente motivo:
1) violazione di regole di diritto - art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 3 Cost., della L. n. 689 del 1981, art. 1, art. 2 c.p., art. 186 comma 2, lett. a C.d.S.. Secondo il ricorrente il G.I.P. avrebbe dovuto disporre, contestualmente al proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, la trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa per l'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative di legge, in quanto, diversamente opinando, il giudice avrebbe trasformato una depenalizzazione in una vera e propria "abolitio" totale, rendendo lecito un fatto che il legislatore ha comunque ritenuto punibile, dapprima a titolo di reato e successivamente a titolo di violazione amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La L. 29 luglio 2010, n. 120 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del Codice della Strada in relazione alla fattispecie di cui all'art. 186, lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa.
Correttamente quindi il giudice ha assolto omissis in ordine al reato contestatogli, commesso prima dell'entrata in vigore della legge sopra indicata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Tanto premesso osserva la Corte che sul punto oggetto del presente ricorso relativo alla trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa per l'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative di legge si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte (cfr, Cass., SU, Sent. N. 25457 del 29.03.2012, Rv.252694) che hanno statuito che, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'Autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, qualora la legge di depenalizzazione, come appunto accade nella fattispecie che ci occupa, non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 40 e 41 la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda altri casi di depenalizzazione.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
(Omissis)
da Polnews