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Corte di Cassazione 06/11/2012

L'attività di accertamento non può essere oggetto del sindacato del giudice

(Cass. Civ., sez. II, 6 novembre 2012, n. 19085)

(Omissis)

 

Svolgimento del processo


…… con atto di citazione notificato il 21.6.2005, conveniva in giudizio il Comune di ….., in persona del sindaco p.t., chiedendo la restituzione di Euro 80,05, quale importo pagato a seguito di verbale di accertamento per violazione dell'art. 41 e 146 comma 3, oltre al risarcimento dei danni.

Esponeva di aver provveduto al pagamento della sanzione benchè l'apparecchiatura fotografica, con cui era stata accertata l'infrazione fosse stata omologata successivamente, con Decreto 18 marzo 2004, n. 1130.

Con sentenza depositata l’ 1.12.2005 il Giudice di Pace di …. condannava il Comune convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 80,05 oltre interessi e spese di lite, rigettando la domanda di risarcimento del danno esistenziale.

Osservava che l'accertamento della infrazione al codice stradale era avvenuto con apparecchiatura fotografica fornita da una ditta privata, priva della dovuta omologazione. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di … formulando quattro motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione


Il Comune ricorrente deduce:

1) violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 e degli artt. 203, 204 e 204 bis C.d.S., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il C. proposto atto di citazione anzichè ricorso dopo il decorso del termine di legge e nonostante avesse già effettuato il pagamento della contravvenzione in misura ridotta.

2) falsa applicazione della L. n. 2248/185, artt. 4 e 5, per avere il Giudice di Pace disapplicato un atto amministrativo, quale il verbale di contestazione della contravvenzione, in difetto di una valutazione della relativa legittimità in via incidentale e senza il previo annullamento da parte del giudice amministrativo;

3) omessa motivazione sull'effetto preclusivo del pagamento della sanzione;

4) insufficiente motivazione sulla condanna alle spese di lite, non avendo il giudicante considerato che la …. aveva provveduto al pagamento della sanzione concorrendo "nella formazione della fattispecie in contestazione".

Il primo motivo di ricorso è fondato. Costituisce, infatti, principio di giurisprudenza consolidato di questa Corte quello secondo cui l'atto di opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della strada va proposto, ex art. 204 bis comma 2 con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice adito, a pena di inammissibilità, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa; ove tale opposizione sia proposta con citazione, il relativo atto è idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio solo se depositato nel rispetto di detto termine, non essendo sufficiente,peraltro, che la notificazione sia effettuata in detto termine (Cfr.: Cass. 5468/08; n. 6167/03;n. 14395/04).

Nella specie l'atto di citazione è stato proposto oltre il termine di legge, posto che il verbale di accertamento della contravvenzione è stato notificato il 13.5.2003 e che la citazione è stata notificata il 14.7.2005.

Del pari fondato è il secondo motivo di censura.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cfr.S.U. n. 3721/1990) il giudizio di opposizione è formalmente costruito,come giudizio d'impugnazione dell'atto, ma tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel senso che l'atto consente di accedere al giudizio di merito, tramite l'impugnazione dell'atto relativamente alla sua legittimità formale e sostanziale.

La disapplicazione, riguardando l'atto amministrativo quale presupposto della sanzione, non può trovare applicazione quando con detto giudizio di merito si investe direttamente l'atto amministrativo, potendolo il giudice ordinario disapplicare solo allorchè la valutazione della relativa legittimità avvenga in via incidentale, ossia quando l'atto non rileva come causa della lesione del diritto del privato ma come mero antecedente (Cass. 12679/09).

Nel caso in esame la sentenza impugnata ha, in realtà, disapplicato in via principale l'atto di accertamento dell'infrazione in questione, in violazione dei limiti del sindacato dell'atto amministrativo consentito al giudice ordinario. Un provvedimento amministrativo può, invero, essere disapplicato, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. F), ai fini della tutela del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ove risulti inficiato da vizi di legittimità (Cass. n. 7912/2004), al di fuori di un sindacato di merito dell'operato della P.A.. Nella specie, invece, il Giudice di Pace ha fondato la decisione sul difetto di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata al momento dell'accertamento dell'infrazione e sulla mancanza di un operatore di polizia stradale, così censurando, in sostanza, le modalità organizzative del servizio da parte della P.A. in violazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui il verbale di accertamento di un'infrazione stradale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento. Incombeva, peraltro, all'opponente provare il difetto di funzionamento delle apparecchiature previste dall'art. 142 Cds dimostrandone il difettoso funzionamento in base a concrete circostanze di fatto (Cass. n. 16143/2005; n. 7667/97).

Il quarto motivo di ricorso rimane assorbito da quanto sopra rilevato.

L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata senza rinvio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c., con il rigetto dell'opposizione proposta dal C. avverso il verbale di contravvenzione in questione e con la condanna dell'intimato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio e di quello di merito, liquidate come da dispositivo,

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.
(Omissis)

 

da Polnews

 


 

Martedì, 06 Novembre 2012
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