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Patente - Revisione - Presupposti - Motivazione - Mancanza - Fattispecie in tema di violazioni dell’obbligo di regolare la velocità in relazione alle condizioni della strada e del traffico.

(Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 aprile 2009, n. 2189)

La sfera di discrezionalità di cui dispone l’ufficio della motorizzazione civile ai fini dell’attivazione del procedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 C.d.s. non esimono la predetta Autorità dall’obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati. Pertanto, in presenza di una mera violazione degli obblighi di regolazione della velocità del veicolo, senza l’indicazione di qualunque ulteriore elemento che, in relazione alla situazione dei luoghi, alle condizioni della circolazione, ad ogni altra prescrizione impartita nel contingente dalla Polizia Stradale, possa assurgere a fatto indiziante del “deficit” di idoneità alla guida, all’infrazione ascritta non possono ricondursi conseguenze ulteriori, quali la verifica dell’idoneità tecnica alla guida.

 

 

 

Giovedì, 09 Aprile 2009
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