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Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Ricorso a qualsiasi elemento sintomatico - Ammissibilità - Oggettiva impossibilità di determinare il valore del tasso alcolemico - Conseguenze in ordine all’applicabilità delle sanzioni - Individuazione - Fattispecie in tema di imputato che a causa del suo stato di alterazione psicofisica non è riuscito a portare a termine l’alcooltest

(Tribunale Penale di Pisa, Ord. 8 aprile 2009)

Lo stato di alterazione psicofisica del conducente di veicoli derivante dall’influenza dell’alcool può essere desunto da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, tra cui l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso. Tuttavia, in presenza di detti dati sintomatici, l’oggettiva impossibilità di determinare il valore del tasso alcolemico a mezzo alcoltest - situazione non equiparabile anche sotto il profilo dell’elemento psicologico al rifiuto di sottoporsi al test - influisce, per il principio del favor rei, sulla individuazione della pena da irrogare e sulle sanzioni, in alcuni casi automatiche, che ne discendono, come la confisca obbligatoria del veicolo, che la legge 24 luglio 2008 n. 125 ha previsto per il conducente che si trovi nella situazione di cui all’art. 186 comma 2 lett. c), cs. (Nel caso di specie l’imputato, pur non rifiutandosi di eseguire il test dell’etilometro, non è riuscito a portarlo correttamente a termine a causa dello stato di alterazione psicofisica).

 

 

Mercoledì, 08 Aprile 2009
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