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Limiti alla circolazione - Zona a traffico limitato - Transito da parte di autovettura a noleggio con conducente - Condizioni - Esercizio della potestà regolamentare del Comune - Legittimità - Possesso di apparecchio «telepass» - Necessità - legittimità costituzionale dell’obbligo - Esclusione.

(Cass. Civ., Sez. II, 8 ottobre 2008, n. 24827)

In tema di circolazione stradale, poiché la disposizione dell’articolo 11, comma terzo, della legge 15gennaio 1992, n. 21, che consente alle vetture di noleggio con conducente «l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi», va coordinato con la norma del comma primo del medesimo articolo, che stabilisce che «i taxi possono circolare … liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali», non è riconosciuto agli esercenti il servizio di autonoleggio con conducente il transito nelle zone a traffico limitato senza condizioni o limiti, giacché la legge rinvia per la disciplina concreta di tale esercizio alla potestà regolamentare del comune. Peraltro, il regolamento comunale che, come nel caso di specie, condizioni l’esercizio di tali facoltà, oltre che ad autorizzazione preventiva, anche al possesso di apposito apparecchio «telepass», non è in contrasto con i principi espressi dagli articoli 1, 3 e 4 della Costituzione, in virtù dell’interesse pubblico sotteso alla previsione in quanto rivolta a regolare l’esercizio della circolazione e ad effettuare un efficace controllo delle violazioni al divieto di transito non potendo neanche essere ritenuto, l’adempimento richiesto, economicamente gravoso o comunque tale da comprimere l’esercizio del diritto d’impresa. 

 

Mercoledì, 08 Ottobre 2008
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