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Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Screening veloci con apparecchi portatili - Legittimità.

(Cass. Pen., Sez. IV, 26 febbraio 2009, n. 8805)

Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, gli “accertamenti qualitativi non invasivi”, non danno necessariamente luogo, quando abbiano esito positivo, ad accompagnamento del soggetto al più vicino ufficio o comando, onde effettuare, come previsto dal successivo comma 4 dello stesso art. 186, l’ulteriore accertamento “con strumenti e procedure determinati dal regolamento”, dovendosi invece ritenere consentito che tale ulteriore accertamento sia effettuato anche sul posto, purchè con apparecchi quali l’etilometro previsto e disciplinato dall’art. 379 del Regolamento del C.d.S., fermo restando che lo stato di ebbrezza può essere comunque desunto anche da circostanze sintomatiche. in presenza delle quali ed in mancanza di altri decisivi elementi, deve ritenersi sussistente, per il principio del favor rei, l’ipotesi di minore gravità, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. a), C.d.S.

 

Giovedì, 26 Febbraio 2009
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