Dispositivi di sicurezza - Cintura - Mancato uso - Conseguenze - Minore trasportato sportosi dal finestrino e impattato con la testa contro un palo dell’illuminazione - Corresponsabilità del conducente nell’incidente occorso - Sussistenza
Qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento. In tale situazione, deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 cc., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno. (Nella specie la S.C. disattendendo la sentenza di merito ha ritenuto il conducente corresponsabile dell’incidente occorso al minore trasportato che, non ancorato alle cinture di sicurezza, si era sporto dal finestrino impattando con la testa contro un palo dell’illuminazione). (Cass. Civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7533) - [RIV-120708P649] Art. 172