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Corte di Cassazione 27/06/2012

Notifica cartella di pagamento - ricorso ex articolo 204-bis cds - competenza termini per ricorrere

(Cass. Civ., sez. VI, 12 giugno 2012, n. 9551)

(omissis)

 

RITENUTO IN FATTO

 

che il consigliere designato ha depositato, in data 22 febbraio 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380 bis cpc "Con sentenza del 30 marzo 2010, il Giudice di pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a provvedere sull'opposizione proposta da onissis avverso la cartella esattoriale n. 00000000000000000 emessa dalla soc. Equitalia xxx s.p.a., per il mancato pagamento di una contravvenzione al codice della strada .
Il Giudice di pace di Latina, davanti al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza dell'11 luglio 2011 ha chiesto d'ufficio a questa Corte il regolamento della competenza, ritenendo che la competenza per territorio sia del Giudice di pace di Roma.
La tesi sostenuta dal Giudice di pace di Latina appare manifestamente fondata, atteso che nella specie è stata proposta un'opposizione a cartella esattoriale di tipo recuperatorio, per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione (cfr. Cass., Sez. II, 7 agosto 2007, n. 17312), e che la violazione è stata commessa nel territorio del Comune di Roma, sicchè valgono, per la competenza territoriale, le regole di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Si ritiene pertanto che il regolamento possa senz'altro essere deciso con la dichiarazione della competenza del Giudice di pace di Roma".

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra; che, pertanto, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Roma; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.

 

P.Q.M.

 

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma.
(omissis)

 

da Polnews

 

Mercoledì, 27 Giugno 2012
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