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Corte di Cassazione 26/06/2012

Sinistro stradale - responsabilità penale per omicidio colposo - anche senza contatto tra veicoli

(Cass. Pen., sez. IV, 5 giugno 2012, n. 21841)

(omissis)

 

RITENUTO IN FATTO

 

Il Tribunale di Venezia - Sezione distaccata di Dolo, con sentenza pronunziata il 30 novembre 2009, dichiarava omissis responsabile del delitto di cui all'articolo 589 commi 1 e 2 c.p., commesso in omissis in danno di omissis; per l'effetto condannava l'imputato alla pena di anni due di reclusione, con i doppi benefici di legge nonchè, in solido con il responsabile civile Milano Assicurazioni s.p.a., al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, fatta eccezione per una provvisionale di Euro omissis a ciascuna di esse assegnata. Il Tribunale, in base alla posizione dell'autovettura Peugeot (condotta dall'imputato ed in procinto di immettersi, con manovra di svolta a sinistra, sulla strada principale percorsa dalla vittima) rilevata oltre la linea ideale di mezzeria della propria carreggiata, con la parte anteriore po sizionata oltre l'ideale prolungamento del segnale orizzontale dell'obbligo di dare la precedenza, aveva desunto che la stessa, procedendo in contromano, avrebbe intersecato la traiettoria del omissis che, in sella alla propria motocicletta, si approssimava all'incrocio sulla strada principale, con diritto di precedenza, percependola come una turbativa alla circolazione regolare.
Il motociclista quindi istintivamente reagiva a tale eventualità, frenando "a fondo", verosimilmente con il solo freno posteriore e sterzando a sinistra; donde l'improvviso ribaltamento della motocicletta, a cagione del bloccaggio della ruota posteriore.


Contemporaneamente il conducente, separatosi dal motoveicolo, rotolava verso destra per circa sei metri, andando ad urtare lo spigolo anteriore sinistro della vettura ferma; donde il decesso. Il Giudice di prime cure pertanto aveva ritenuto la penale responsabilità del prevenuto connotata dai contestati profili di colpa generica e specifica - per aver omesso di usare la massima prudenza nell'approssimarsi all'incrocio e per aver compiuto un'errata manovra in contromano o previo arresto ovvero tagliando l'incrocio senza rallentare e senza fermarsi di guisa da creare una turbativa alla circolazione della motocicletta guidata dalla vittima.
La Corte d'appello di Venezia, in accoglimento del gravame proposto dall'imputato, ne aveva pronunziato l'assoluzione ex articolo 530 c.p.p., dal delitto ascritto a lui ascritto, perchè il fatto non sussiste. Ha al riguardo argomentato la Corte distrettuale che il Tribunale aveva indirettamente utilizzato, ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente, in dispregio al disposto dell'articolo 63 c.p.p., le sommarie informazioni rese alla P.G. dal omissis senza le garanzie difensive, subito dopo l'incidente. Ha altresì affermato che, escluse dette dichiarazioni inutilizzabili, sulla base delle risultanze indiziarie, non vi era prova della sussistenza della responsabilità dell'imputato, giacchè un'autovettura ferma ad un incrocio che resta all'interno della strada di provenienza senza invadere la corsia di pertinenza dei veicoli con preced enza prioritaria non poteva costituire turbativa del traffico nè avrebbe potuto indurre il motociclista ad azionare i freni con tale decisione da provocare la perdita di controllo del mezzo. Nè il motociclista stesso, procedendo ad una velocità di 58 km/h e provenendo dall'opposta direzione di marcia, avrebbe potuto rilevare che l'automobile dell'imputato procedeva contromano; donde la non percepibilità della condotta dell'automobilista come oggettiva turbativa.


Avverso la sentenza ricorrono per cassazione le parti civili articolando plurime censure per omessa e per manifesta illogicità della motivazione in punto alla ricostruzione del fatto ed all'esclusione della responsabilità dell'imputato, agli effetti civili, così sintetizzate.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale circa l'inutilizzabilità ex articolo 63 c.p.p. delle dichiarazioni rese dall'imputato ai Carabinieri di Mira in data 21 settembre 2007, sostengono le ricorrenti che il Giudice di prime cure aveva invece esclusivamente fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato su dati ed elementi oggettivi emersi dall'istruttoria processuale. La Corte d'appello, quindi, previa erronea e contraddittoria valutazione delle prove in ordine alla dinamica dell'incidente, avrebbe escluso la responsabilità dell'imputato ritenendo ininfluente, agli effetti della causazione dell'incidente, la condotta colposa dello stesso per aver proceduto contromano e per aver oltrepassato la linea omettendo di dare la precedenza, come peraltro dalla stessa Corte riconosciuto, di guisa da formulare l'inaccettabile conclusione della non plausibilità della frenata effettuata dalla vittima, risultata invece inevitabile a cagione della turbativa del traffico dovuta alla condotta colposa. Ed ha altresì del tutto disatteso quanto riferito, in qualità di teste dalla madre del motociclista, accorsa sul luogo del sinistro pochi istanti dopo la collisione, alla quale il prevenuto aveva dichiarato di esser il responsabile dell'incidente, confessando di non aver veduto sopraggiungere il motociclista. Instano conclusivamente le ricorrenti per l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio ex articolo 622 c.p.p., agli effetti delle determinazioni di ordine civilistico.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Ritiene il Collegio, ciò premesso, fondate le censure dedotte dalle parti civili. Come sostenuto dalle ricorrenti, la Corte distrettuale sarebbe giunta ad escludere la responsabilità dell'imputato sul rilievo, in estrema sintesi, dell'insussistenza della turbativa alla regolarità della circolazione, invece chiaramente desumibile da un complesso indiziario analiticamente descritto nella sentenza di primo grado. L'iter argomentativo sarebbe quindi inficiato dal denunziato vizio motivazionale.
Invero, con assunti incongrui ed illogici in relazione agli obiettivi elementi di fatto acclarati, i Giudici di seconda istanza hanno affermato che la condotta di guida dell'imputato era immune dai contestati profili di colpa generica e specifica, invece ravvisati dal Tribunale; negando apoditticamente, la ricostruzione della dinamica dell'incidente prospettata nella sentenza di primo grado, sia pure secondo due diverse ipotesi alternative, entrambe riconducibili al capo di imputazione.
Era invero pacificamente emerso, in termini oggettivi, che:
- l'autovettura condotta dal prevenuto si approssimò all'intersezione con la strada a diritto prioritario di precedenza percorsa dall'imputato, provenendo da strada laterale, posta alla destra di costui, per effettuare svolta a sinistra, in netta posizione di contromano e quindi in violazione al disposto dell'articolo 154, comma 3, lett. b) C.d.S.;
- l'imputato ebbe ad arrestare il proprio veicolo decisamente oltre l'ideale prolungamento della linea di arresto del segnale orizzontale dell'obbligo di dare la precedenza, quindi in violazione dello stesso obbligo sancito anche da apposita segnaletica verticale, in foco installata nonchè della norma generale stabilita dall'articolo 145, comma 1 C.d.S. che prescrive ai conducenti di usare la massima prudenza anche nell'approssimarsi agli incroci;
- il motociclista percorreva la strada principale con diritto di precedenza, alla velocità di 58 km/orari a fronte del prescritto limite di 90 km/orari, allorchè fece luogo ad una frenata improvvisa, nell'approssimarsi all'intersezione;
- il motoveicolo proseguì nell'originaria traiettoria, dopo il ribaltamento, per altri ventuno metri, strisciando sull'asfalto fino ad arrestarsi sul margine sinistro della carreggiata di pertinenza.


Appare obiettivamente illogico ed in contraddizione con i riferiti dati indiziari di fatto, giungere ad escludere che il comportamento di guida dell'imputato, in veste di conducente della omissis, abbia integrato una speciale turbativa della circolazione e che, comunque, come tale, sia stata percepita del tutto plausibilmente dal motociclista non foss'altro perchè, in difetto di altri elementi di convincimento, non avrebbe potuto trovare alcuna logica giustificazione il deciso ed intenso azionamento dei freni cui si determinò la vittima, nell'approssimarsi all'incrocio, una volta evidentemente avvistata l'autovettura condotta dall'imputato la cui traiettoria di avvicinamento contromano all'intersezione stradale risultava pericolosamente intersecare la propria dopochè l'autovettura sia pure di poco, si era spinta oltre la linea ideale di prolungamento del segnale orizzontale dell'obbligo di dare la precedenza, alla stessa imposto. Ne consegue che in termini incongrui la Corte d'appello di Venezia ha condiviso le conclusioni formulate dal consulente del P.M. (invece disattese dal Tribunale) circa l'esclusione del nesso eziologico tra la condotta colposamente commissiva ed omissiva dell'imputato e la produzione dell'evento letale, desumendo sostanzialmente l'insussistenza del nesso di causa dal fatto che il motociclista, sulla base della posizione in cui si trovava, della velocità cui procedeva e della pressochè totale invisibilità del segnale orizzontale di dare la precedenza (perchè totalmente sbiadito), non avrebbe potuto rilevare "che la vettura del omissis fosse contromano ed oltre la segnaletica orizzontale di precedenza" di guisa da non poter percepire tale posizione come "oggettiva turbativa".

Deve invero osservarsi che i Giudici di seconda istanza hanno del tutto om esso di tener conto di circostanze obiettive evidenziate invece nella sentenza di primo grado, di indubbia valenza contraria ai dedotti assunti. La vittima infatti conosceva perfettamente la collocazione del segnale orizzontale di dare la precedenza, posto alla radice della strada percorsa dal prevenuto ed in generale lo stato dei luoghi "abitando, come è stato appurato,a distanza di poche centinaia di metri dall'intersezione" de qua. Sulla base delle fotografie acquisite agli atti, era risultato che nessun ostacolo precludeva la visuale del motociclista, alla propria destra, in corrispondenza con l'intersezione da cui proveniva l'autovettura. Non sarebbe stato quindi oggettivamente possibile negare che il motociclista ebbe a percepire la turbativa cagionata dall'imputato, in procinto di invaderne la corsia di pertinenza, sopraggiungendo contromano dal ramo laterale dell'incrocio.


Concludendo il Giudice civile di rinvio competente per valore in grado d'appello dovrà quindi riesaminare, ex articolo 622 c.p.p., la vicenda processuale, avuto riguardo a quanto fin qui premesso, verificando altresì se, qualora ritenga l'imputato effettivamente responsabile dell'evento, possa sussistere un concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, sul rilievo di un'ipotizzabile violazione delle norme cautelari di comportamento specificamente stabilite per tutti gli utenti della strada dall'articolo 141, commi 1 e 3 (in tema di adeguamento della velocità in prossimità delle intersezioni, al fine di evitare pericoli all'incolumità delle persone) e dall'articolo 145 comma 1 del codice della strada (sull'impiego della massima prudenza nell'approssimarsi agli incroci) nonchè delle generiche regole di comune prudenza, diligenza e perizia da osservarsi nella guida dei motoveicoli. Siffatto ulteriore apprezzamento (reso necessario da esigenze di completezza di esame del procedimento) terrà conto sia del dato di 58 km orari di velocità,individuata dal consulente tecnico del P.M. ed indicata dai Giudici di merito sia di una eventuale diversa velocità, più elevata, ipotizzata dallo stesso consulente sulla base della gravità delle conseguenze della brusca frenata, del lungo tratto di scivolamento subito dalla motocicletta dopo il ribaltamento, della distanza dall'intersezione, dalla quale la vittima è stata in grado di percepire la turbativa alla circolazione cagionata dall'imputato. Si dovrà, in altri termini, dare compiuta risposta al quesito se,pur in presenza dalla turbativa della circolazione risalente all'imputato, l'evento avrebbe avuto le medesime gravi conseguenze, ove il motociclista avesse proceduto ad una velocità adeguata al tratto di strada percorso ed ove avesse mantenuto una condotta di guida improntata a prudenza, diligenza e perizia.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
(omissis)

 

da Polnews

 

Martedì, 26 Giugno 2012
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