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Corte di Cassazione 04/05/2012

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO SUPERIORE A 1,50 G/L:
E’ ILLEGITTIMA LA CONFISCA DEL VEICOLO IN LEASING
Le Sezioni Unite della Cassazione, si uniformano alla Giustizia Europea e ribaltano la giurisprudenza in tema di confisca

di Ugo Terracciano*

Guidi ubriaco? Vuoi evitare la confisca dell’auto se il tasso supera i limiti più alti? Prendi l’auto in leasing e nessuno te la tocca più. Non è un consiglio per eludere la severa regola, in barba ai Tribunali: è una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Penale.
Con la decisione n. 14484 del 17 aprile 2012, infatti, l’Alto Collegio è intervenuto sulla controversa questione del sequestro e successiva confisca del veicolo del guidatore ebbro oltre 1,50 g/l, stabilendo che la società di leasing, proprietaria del veicolo, non può subire le pene irrogabili al guidatore. Sì, perché – spiega la Corte con tanto di riferimento ai principi contenuti nella legislazione europea – la confisca, sebbene abbia assunto con la legge 196/2010 natura amministrativa, non è una misura di sicurezza ma una sanzione a tutti gli effetti, per cui chi la subisce, qualcosa, col comportamento illecito, deve avere avuto a che fare.

La vicenda:
I fatti da cui trae origine il caso sono (purtroppo) di ordinaria quotidianità. Sulle strade di Rimini un automobilista viene controllato dalla Polizia e sorpreso con un tasso alcolemico  superiore alla soglia di legge più alta (1,50 g/l). Nessun dubbio, quindi, sulla configurabilità del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cds.
L’auto non intestata all'indagato, era da ritenersi nella sua disponibilità poiché oggetto di un contratto di locazione finanziaria. Per questo motivo il Procuratore ne chiedeva il sequestro preventivo a norma dell’art. 321 cod. proc. pen. Il sequestro è misura normale quando la confisca è obbligatoria come nel caso di specie. Infatti, anche secondo il GIP il veicolo non poteva essere considerato appartenere a soggetto estraneo al reato "in quanto un bene detenuto in virtù di contratto di leasing appartiene al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità". Quindi: decreto di sequestro.
Di qui è partita la sequela di ricorsi e controricorsi fino alla decisione finale delle Sezioni Unite.
La società finanziaria, proprietaria dell'auto, proponeva richiesta di riesame, osservando che il mezzo era stato concesso in uso a terzi non in forza di un contratto di leasing finanziario ma in virtù di diversa tipologia contrattuale indicata come "noleggio senza conducente".
Un bel carosello: il contratto era stato stipulato con una società, che a sua volta aveva concesso l'auto all'autore del reato.

Sequestro illegittimo, secondo il Tribunale:
Per il Tribunale di Rimini, il mezzo risultava appartenere a soggetto estraneo al reato, il che, ai sensi del preciso disposto di cui all'art. 186 cod. strada escludeva la possibilità di confisca. Infatti, l'auto sottoposta a sequestro era di proprietà della società che aveva proposto il ricorso ed era poi stata concessa alla società con un contratto di "locazione senza conducente". Sequestro, annullato.
Ma secondo il Procuratore il Tribunale non aveva correttamente interpretato il concetto di "appartenenza" della cosa: questo, infatti, non poteva essere inteso come sinonimo di proprietà, ma come il diritto di godere e disporre di un bene sulla base di un titolo che esclude i terzi, situazione di fatto riconducibile all'utilizzatore nel contratto di leasing.
Con questa motivazione si va in Cassazione. D'altro canto, alla luce di tale prospettiva non appariva significativo che il contratto fosse di "locazione senza conducente". Ciò che contava, secondo il Pubblico Ministero, era la disponibilità da parte dell’indagato.

La cosa data in leasing può considerarsi “appartenente” all’utilizzatore?
La Quarta Sezione Penale, cui era stato assegnato il ricorso, doveva rispondere ad uno specifico quesito: «se in tema di guida in stato di ebbrezza l'autovettura condotta dall'indagato (utilizzatore), oggetto di contratto di leasing, possa ritenersi cosa appartenente a persona estranea al reato (società di leasing concedente) e se, conseguentemente, questa sia legittimata a chiedere la restituzione dell'autovettura medesima, sottoposta a sequestro in vista della confisca».

La posizione della Cassazione:
La questione della confisca del mezzo in leasing è stata oggetto di una recente giurisprudenza: la Quarta Sezione, con sentenza n. 10688 dell'11 febbraio 2010, aveva dichiarato “legittimo” il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne aveva la disponibilità in forza di un contratto di leasing. Secondo la Corte la società di leasing, per ottenere la restituzione del veicolo, avrebbe dovuto dimostrare la cessazione del contratto.
Già la Terza Sezione, con sentenza n. 4746 del 12 dicembre 2007, aveva rilevato che, in caso di dissequestro di un bene oggetto di contratto di leasing, l'avente interesse alla restituzione è il proprietario concedente bensì l'utilizzatore, essendosi quest’ultimo assunto i rischi connessi al deterioramento del bene, non dovuto all'uso, e alla perdita della cosa. La stessa Sezione, poi, circa quattro anni dopo, pur temperando la propria posizione, aveva mantenuto il principio.  Con la sentenza n. 13118 del 3 febbraio 2011, aveva ritenuto che la legittimazione a richiedere la restituzione di un bene spettasse, oltre che al proprietario concedente, all'utilizzatore quale soggetto obbligato a corrispondere il canone mensile per il suo utilizzo. Del resto, questa impostazione trovava conferma nella giurisprudenza delle Sezioni Civili (Sez. 1 civ., n.11792 del 14/06/1989), secondo cui “il contratto di leasing di per sé non trasferisce immediatamente il diritto di proprietà, costituendo solo il meccanismo negoziale che autorizza l'utilizzatore ad acquistare il bene ricevuto in godimento, all'atto del pagamento dell'ultimo canone (patto d'opzione)”.
Rammentiamo ancora che per la Sez. IV (26 febbraio 2010, n. 20610), “la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali”. Per la Sez. I  (7 luglio 2011, n. 34722) “il bene detenuto in forza di un contratto di leasing appartiene all'utilizzatore, cui è attribuita la materiale disponibilità dei bene stesso ed il diritto di goderne e disporne in base ad un titolo che esclude i terzi”.

Insomma, di massime sula questione ebbrezza/sequestro/confisca se ne trovano un bel po’ e tutte mettono alle strette la società di leasing, sanzionandole in maniera mediata colpendo il conducente (locatario).

La questione approda alle Sezioni Unite Penali:
A giudicare dai precedenti, dunque, il ricorso del Procuratore di Rimini sembrava avere imboccato una strada in discesa. Ma la Quarta Sezione, a dispetto dell’orientamento oramai consolidato, a sorpresa ha tirato il freno: secondo i giudici, il concetto di appartenenza della cosa non può estendersi fino a ricomprendere «qualsiasi disponibilità giuridica o fattuale», il che comporterebbe, anche con riferimento ad un contratto dl mera locazione del bene, la configurabilità dell'appartenenza del bene locato al locatario e la sua conseguente confiscabilità.
Detto questo, per evitare un contrasto di giurisprudenza (peraltro in frizione con le precedenti decisioni della Sezione IV stessa), i giudici hanno pensato bene di portare la questione davanti alle Sezioni Unite.
Di qui, la sentenza  nr. 14484/2012 che fa scuola, perché non solo tratta il tema in maniera ultimativa, ma spiega anche, a scanso di facili generalizzazioni, la specificità del tema.
La motivazione va letta per gradi.

La confisca è sanzione amministrativa accessoria della sanzione penale:
Secondo punto da chiarire: la natura della confisca obbligatoria. Originariamente era stata qualificata dalla giurisprudenza come “misura di sicurezza patrimoniale”.
La Corte Costituzionale, però, con sentenza 4 giugno 2010, n. 196, ha ritenuto “la natura essenzialmente sanzionatoria e repressiva della confisca”, escludendone il carattere di misura di sicurezza patrimoniale. In tal senso, al fine di rendere compatibile il novellato testo dell'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. con l'art. 7 CEDU e quindi con l'art. 117, comma primo, Cast., la Consulta dichiarava l'illegittimità costituzionale, nell'ambito del citato comma dell'art. 186, delle parole «ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen.». Parimenti, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (SU n. 23428 del 25/02/2010), hanno formulato il principio di diritto secondo cui, alla luce dell'intendimento legislativo di conseguire strumenti sempre più efficaci ed adeguati a contenere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, è evidente “la funzione afflittiva assegnata dal legislatore alla confisca prevista dall'art. 186, dovendosi tenere conto appunto della complessiva strutturazione dell'istituto e della prevalente finalità della sanzione”. Essa doveva essere qualificata come “sanzione penale accessoria”.
Peraltro, l'art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto rilevanti modifiche agli artt. 186 e 187 cod. strada,  conferendo alla confisca “natura amministrativa” (con connotazioni parimenti afflittive e repressive). In tal senso depone il richiamo, contenuto nell'art. 186 cod. strada ai fini dell'esecuzione del sequestro dell'autovettura, all'art. 224-ter cod. strada che disciplina appunto la confisca amministrativa ed il sequestro amministrativo. L'art. 224-ter si palesa norma generale nel senso che la confisca che accede ad un reato configurato nei codice della strada ha ora natura amministrativa. Per il sequestro del mezzo si procede pure secondo le modalità amministrative, di competenza dell'autorità amministrativa; e avverso il provvedimento di sequestro può essere proposto ricorso al Prefetto (v. art. 213, comma 3, cod. strada).
Al riguardo, si ritiene che vi sia contiguità normativa tra la confisca come sanzione penale e la confisca come sanzione amministrativa; in altre parole, il legislatore ha introdotto un mutamento di qualifica giuridica, ma il fatto permane nella sua configurazione come reato e muta solo la natura della sanzione accessoria. Rimane una stretta sostanziale contiguità di effetti delle due misure accessorie (in precedenza con natura penale ed ora amministrativa).

Cos’è il “leasing”?
In materia di contratto atipico di leasing si distingue tra "leasing finanziario" (anche detto di godimento) e “leasing traslativo”.
Il leasing finanziario svolge la precipua funzione di finanziamento dell'utilizzatore del bene mediante la messa a disposizione in favore di questo di una cosa senza erogazione del prezzo in un'unica soluzione. In detto rapporto negoziale, il canone costituisce il corrispettivo del godimento e dell'uso dei beni in relazione alla loro durata tecnologica; la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene ed i rischi di distruzione e deterioramento della cosa sono a carico dell'utilizzatore, il quale è tenuto a versare i canoni pattuiti anche se la cosa perisce. Al concedente rimane solo il rischio del pagamento del canone da parte dell'utilizzatore.
Invece, il cosiddetto "leasing traslativo" è caratterizzato dal fatto che i beni conservano alla scadenza un valore residuo superiore rispetto al prezzo di opzione concordato per l'acquisto, e l'esercizio dell'opzione non è dubbio nelle intese tra le parti. Per cui, il canone si configura come un'anticipata corresponsione di una parte del prezzo per l'acquisto della proprietà del bene alla scadenza del contratto: le rate pattuite hanno la consistenza di corrispettivo del trasferimento.
In entrambe le tipologie principali del contratto di leasing, il trasferimento della proprietà del bene dal concedente all'utilizzatore ha luogo con il pagamento dell'ultima rata e del residuo prezzo di acquisto.

Salvi l’auto ma raddoppia il periodo di sospensione della patente:
Prima considerazione: L’art. 186 cds è stato oggetto di ripetute modifiche: La legge n. 125/2008 ha introdotto nel comma 2, lett. c), il seguente disposto: «con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato». Successivamente, la legge n. 94/2009, ha stabilito «se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata».
E’ evidente che il legislatore ha inteso infliggere una sanzione amministrativa accessoria più grave nel caso di mancata possibilità di confisca dell'automezzo perché appartenente a soggetto estraneo.
D'altro canto, l'interpretazione del disposto contenuto nell'art. 186 comma 2, lett. c), che prevede la confisca obbligatoria del veicolo con il quale stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza, richiede l'approfondimento del rapporto che deve intercorrere tra colui che guida in condizioni alterate per l'alcool ed il mezzo da lui usato. Il comma 2 dell'art. 186 esclude la confiscabilità nel caso in cui il mezzo appartenga a persona estranea al reato (analoga disposizione è contenuta in generale per la confisca amministrativa nell'art. 213, comma 6, cod. strada): in siffatta ipotesi, viene in rilievo l’altra previsione alternativa, sempre afflittiva, in base alla quale, appartenendo il veicolo a persona estranea al reato, viene raddoppiata per l'autore della contravvenzione la durata della sospensione della patente di guida.

La nozione di appartenenza del veicolo:
La nozione di appartenenza, che presenta un significato generico proprio nella pratica comune, assume nella legislazione civile vigente un significato tecnico più specifico che a sua volta si riverbera in modo essenzialmente ricognitivo in materia penale (la norma, presentante maggiore analogia di contenuto rispetto a quella in esame, è il disposto generale sulla confisca ex art. 240 cod. pen.). L'orientamento giurisprudenziale consolidato fa riferimento, in sede penale, ad una nozione di appartenenza di più ampia portata rispetto al solo diritto di proprietà e che ricomprende i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul bene. La Cassazione ha ripetutamente affermato che l'applicazione della confisca non determina l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti a favore di terzi sulle cose e parimenti dei diritti reali di godimento (Sez. 2, del 14/10/1992, n. 11173; Sez. U, del 18/05/1994, n. 9; Sez. 3, 24/03/1998, n. 5542; Sez. U, 28/04/1999, n. 9; Sez. 1, del 16/06/2009, n. 32648).
D’altra parte è stata esclusa, in modo prevalente, la ricomprensione nella nozione di appartenenza della semplice disponibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima; in altre parole, la mera utilizzazione libera, non occasionale e non temporanea del bene.

L’estraneità del proprietario rispetto alla condotta del conducente:
Altra condizione per escludere la confiscabilità del bene è l'estraneità al reato del soggetto cui appartiene il veicolo. Il terzo, per considerarsi estraneo:
- deve essere in buona fede e cioè non deve avere in alcun modo partecipato al reato, richiedendosi la mancanza di ogni collegamento diretto o indiretto con la consumazione del fatto reato; 
- non deve avere ricavato consapevolmente vantaggi e utilità dal reato;
- non deve avere avuto comportamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito della cosa.
Così, non potrebbe ritenersi "estraneo" il soggetto che per difetto di vigilanza o per altro comportamento colposo ha agevolato la commissione del reato, per esempio nel caso di proprietario dell'autovettura che risulti a bordo con il trasgressore (Sez. U, del 28/04/1999, n. 9; Sez. 6, 08/07/2004, n. 37888; Sez. 5, del 15/11/2007, n. 46824; Sez. 3, 27/11/2008, n. 2024; Sez, 1, del 07/07/2011, n. 34722).

Leasing, circolazione stradale, guida in stato di ebbrezza:
Nessun dubbio sul fatto che il leasing presenta delle notevoli peculiarità in ordine alla ripartizione dei rischi connessi alla circolazione stradale del veicolo ed all'individuazione del soggetto che ha concrete possibilità di regolamentare la circolazione stessa. In particolare, in materia di responsabilità civile ex art. 2054, comma terzo, cod. civ., il locatario del contratto di leasing (l'utilizzatore), e non il concedente, risponde dei danni provocati dalla circolazione del mezzo in solido con il conducente (art. 91, comma 2, c.d.s.); così come già disposto in detto articolo del codice civile per l'acquirente nella vendita con patto di riservato dominio. Egualmente, l'art. 196 cod. strada prescrive l'obbligazione solidale dell'utilizzatore a titolo di locazione, e non del concedente, con l'autore della violazione per il pagamento dl sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla circolazione.
Detta normativa appare giustificata in considerazione dell'evenienza per cui è solo l'utilizzatore del contratto di leasing che ha la disponibilità giuridica del godimento del bene, e, quindi, la possibilità di vietarne la circolazione. Peraltro, le caratteristiche speciali dell'istituto, con l'atipica connotazione delle posizioni del concedente e dell'utilizzatore in ordine alla circolazione dei veicolo, non appaiono consentire la configurazione di una deroga e di una ridotta tutela del diritto di proprietà del concedente sul bene, in mancanza di un'espressa disposizione normativa in tal senso. La nozione di "appartenenza" della cosa non ammette un'estensione illimitata di essa a posizioni generiche di disponibilità e godimento del bene. Le previsioni di specialità dell'istituto del leasing vanno mantenute nell'ambito delle relative ipotesi, ma non possono costituire il fondamento di più ampie generalizzazioni ed in specie della compressione di posizioni di diritto reale.
D'altro canto, assume rilevanza, nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La Corte Europea: “la confisca anche se amministrativa è una pena” e va applicata solo a chi commette il fatto:
La sterzata del Supremo Collegio rispetto alla precedente giurisprudenza si fonda sul rispetto degli orientamenti europei in materia. Che cosa c’entra l’Europa? La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo é una fonte sovranazionale che integra il dettato costituzionale espresso nell'art. 117, comma primo, Cost. Il giudice nazionale, nell'applicare una norma di diritto interno, è sempre tenuto ad interpretarla in maniera non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata. Detto questo, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto alla confisca, anche se di natura amministrativa secondo la configurazione di diritto interno, la qualifica di “pena ai sensi dell'art. 7 CEDU”, in quanto non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma ad impedire la reiterazione dell'inosservanza di prescrizioni. Ha caratteristiche preventive e repressive nel medesimo tempo. Il principio di cui all'art. 7 CEDU, secondo la Corte europea, si applica all'intera materia penale ricomprendendo tutte le infrazioni e sanzioni che, a prescindere dalla denominazione formale utilizzata da ciascuno Stato membro, sono caratterizzate da un contenuto sostanzialmente punitivo e da una dimensione intrinsecamente afflittiva. L'illecito punitivo amministrativo viene configurato come «un'entità diversa dal reato per grado ma non per sostanza» (Corte EDU, 08/06/1976; Corte EDU, 25/08/1987).
In parole semplici, la confisca – che abbia carattere amministrativo oppure penale – è una pena a tutti gli effetti.
Ma l'art. 7 CEDU esige, per l' irrogazione di una pena (e quindi anche per la confisca), che il trasgressore abbia agito con la “coscienza e volontà” (Corte EDU, 09/02/1995; Corte EDU, 30/08/2007; Corte EDU, 20/01/2009; Corte EDU, 17/12/2009).
Proprio in materia di applicazione della confisca, la Corte ha evidenziato che il disposto ex art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (Protezione della proprietà) “consente una diminuzione patrimoniale dei soggetto solo nelle condizioni previste dalla legge, per cui anche l'applicazione di una misura comportante un pregiudizio patrimoniale, al di fuori delle previsioni normative, configura un'illecita ingerenza nella sfera giuridica ed economica del singolo”.

In linea con la giustizia europea niente confisca del veicolo in leasing, ma sospensione della patente raddoppiata per il conducente:

«Non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a un contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato». Con questa massima di diritto le Sezioni Unite Penali sopiscono il possibile conflitto giurisprudenziale (peraltro mai sorto fino alla remissione della causa da parte della Sezione IV).
La confisca (anche quella amministrativa) è una sanzione ed alla luce dell'art. 7 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea è inapplicabile al di fuori di una responsabilità penale del concedente, il quale col fatto della guida in stato di ebbrezza non c’entra nulla.
L’imputato salva l’auto, ma questo vantaggio gli costa il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, ex art. 186, comma 2, cod. strada.

 

 

*Dirigente  della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l’Università di Bologna

 

 






Venerdì, 04 Maggio 2012
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